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Elezioni Camera Italia 2018 – assegnazione dei seggi (parte II)

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INDIVIDUAZIONE, NELL’ AMBITO DI CIASCUNA COALIZIONE AMMESSA AL RIPARTO, DELLE LISTE TRA LE QUALI RIPARTIRE I SEGGI ASSEGNATI IN SEDE DI RIPARTO NAZIONALE

Procediamo ad individuare, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste ammessa al riparto nazionale dei seggi, le liste tra le quali ripartire i seggi assegnati ed, in particolare, le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3% dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione stessa o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione.

Quindi, tenuto conto che:

1) i voti corrispondenti al 3% dei voti validi espressi sul piano nazionale sono pari a: 985.202.

2) per la lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute SVP – PATT i voti corrispondenti al 20% dei voti validi espressi nella regione sono pari a 111.440, inoltre per la medesima lista risultano eletti nei collegi uninominali n. 2 candidati Albrecht Plangger (nel  collegio 02-Merano della circoscrizione Trentino  Alto Adige) e Renate Gebhard  (nel collegio 03-Bressanone della circoscrizione Trentino Alto Adige);

per ciascuna delle seguenti coalizioni di liste, le liste collegate ammesse al riparto dei seggi sono le seguenti:

RIPARTO DEI SEGG I TRA LE LISTE AMMESSE DELLA COALIZIONE

Procediamo, successivamente, al riparto dei seggi tra le singole liste ammesse di ciascuna coalizione.

A tal fine, per ciascuna coalizione di  liste , effettuiamo le seguenti operazioni  :

  • dividiamo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione ammesse al riparto per il numero dei seggi già assegnati alla coalizione, ottenendo un quoziente. Nell’effettuare tale divisione, non consideriamo l’eventuale parte frazionaria del quoziente.
  • dividiamo la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente così determinato, ottenendo i quozienti interi,  nonché i resti delle divisioni,
  • constatato che il totale dei  quozienti  interi,  è inferiore al numero dei seggi da ripartire, assegniamo i seggi che restano ancora da attribuire alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, r

Il riparto è il seguente:

DISTRIBUZIONE DEI SEGGI NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZ IONI ALLE COALIZIONI DI LISTE O SINGOLE LISTE

Dopo  aver  determinato i  seggi  spettanti a livello nazionale  a  ciascuna  lista  delle coalizioni  nonchè  quelli spettanti  alle singole  liste,  procediamo alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di  liste o singole liste.

A tal  fine, compiamo le seguenti operazioni per ogni circoscrizione:

  1. determiniamo  il  quoziente  elettorale  circoscrizionale  dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni  di  liste  e delle singole liste ammesse al  riparto, per  il  numero  dei  seggi  da attribuire nella circoscrizione, che è pari al numero dei seggi spettanti alla circoscrizione meno il  numero  dei  collegi uninominali deIla circoscrizione stessa.  Nell’effettuare  tale divisione  trascuriamo l’eventuale  parte frazionaria del quoziente
  2. dividiamo la cifra elettorale  circoscrizionale di ciascuna coalizione di  liste  o  singola  lista  ammessa  al riparto per il quoziente elettorale circoscrizionale e prendiamo  nota  della  parte  intera  del quoziente di  attribuzione nonchè delle parti decimali
  3. constatato che , in ogni circoscrizione , il totale dei quozienti interi indicato nella colonna 3 della tabella seguente è inferiore al numero dei seggi attribuiti  alla circoscrizione,  assegniamo  i seggi  che  restano ancora da attribuire alle coalizioni di liste o singole liste per le  quali  le  parti  decimali  del  quoziente di attribuzione  siano  maggiori, tenuto conto che sono escluse dall’attribuzione con i maggiori resti le coalizioni di liste o singole liste che hanno già conseguito con i quozienti interi il numero dei seggi assegnati con il  riparto nazionale, e che, in caso di parità delle parti decimali  dei  quozienti  di attribuzione, il seggio viene attribuito alla coalizione di liste o singola lista che ha conseguito  la maggiore cifra elettorale nazionale e che, a parità di quest’ ultima, si procederà a sorteggio. I seggi assegnati con le maggiori  parti decimali dei quozienti sono indicati nella colonna 5  della tabella e nella colonna 6 è indicato  il totale dei seggi.

Successivamente, accertiamo se i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste o singola lista in tutte le circoscrizioni corrispondano al numero dei seggi determinati  con  il  riparto nazionale.

A  tal  fine eseguiamo le  seguenti  operazioni:

  • riportiamo nella tabella il totale dei  seggi attribuiti  a ciascuna coalizione di liste o singola lista nelle singole circoscrizioni
  • riportiamo il totale dei seggi ottenuti dalle coalizioni di liste o singole liste con  il riparto nelle circoscrizioni ed  il totale dei seggi ottenuti dalle stesse coalizioni di liste o singole liste con il riparto  nazionale.  accertando  le eventuali  differenze  numeriche  di  seggi

COMPENSAZlONE DEI SEGGI TRA LE COALIZIONI DI LISTE O SINGOLE LISTE ECCEDENTARIE E DEFICITARIE

Compiute le operazioni indicate nel paragrafo precedente, nel caso in cui  vi siano differenze numeriche di seggi, procediamo ad una compensazione dei seggi stessi, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista con il  maggior numero di seggi eccedenti e , in caso di parità di seggi eccedenti, dalla coalizione di liste o  singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale , proseguendo poi con  le  altre  coalizioni di  liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, ed  assegnando tali seggi eccedenti alle liste  deficitarie, cioè alle  coalizioni  di  liste  o  singole  liste  alle  quali  è  stato  assegnato,  in  sede  di  distribuzione  a   livello circoscrizionale , un numero di seggi inferiore a quello spettante con  il riparto nazionale.

Quindi,  sulla  base delle eccedenze dei seggi, attestiamo che  l’ordine  delle coalizioni di  liste o singole liste eccedentarie da seguire per la compensazione  dei  seggi è il seguente:

MOVIMENTO S STELLE                seggi eccedenti: 5 Cifra elettorale nazionale 10.732.373

Successivamente, riportiamo, nella tabella che segue, i dati riguardanti le parti decimali dei quozienti,  i seggi a quoziente intero, quelli ottenuti con le parti decimali, ponendoli in graduatoria crescente delle  parti decimali e con  l’indicazione della  relativa circoscrizione.

Quindi, sottraiamo i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni  nelle quali essa  li  ha ottenuti con  le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegniamo, nella stessa circoscrizione , alle coalizioni di liste o singole liste che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti e che abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Se  nella stessa circoscrizione due o  più  coalizioni  di  liste o singole liste deficitarie abbiano parti decimali  dei  quozienti non utilizzate,  il seggio viene attribuito alla coalizione o singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella  con  la  maggiore  cifra elettorale nazionale.

Riportiamo, quindi, nella tabella del presente paragrafo, per i seggi sottratti alle coalizioni di liste o singole  liste eccedentarie,  la  coalizione  di  liste  o singola  lista deficitaria ,  cui  il relativo seggio è attribuito, e  la relativa circoscrizione di attribuzione. Al termine delle operazioni di compensazione di tutte le coalizioni di liste o singole liste, determina i seggi finali.

RIEPILOGO DEI SEGGI DI CIASCUNA COALIZIONE DI LISTE O SINGOLA LISTA ASSEGNATI ALLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI

Terminate tutte le operazioni descritte nel paragrafo precedente, attestiamo che la distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi di ciascuna coalizione di list e o singola lista ammessa.

COALIZIONE DI LISTE:

LEGA NORD, MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALI A, NOI CON L’ ITALIA – UDC. FRATELLI D’ITALIA  CON GIORGIA MELONI

  SEGGI Piemonte I 5 Piemonte 2 7 Lombardia I 11 Lombardia 2 8 Lombardia 3 8 Lombardia 4 5 Veneto I 6 Veneto 2 IO Friuli-VeneziaGiulia 4 Liguria 4 Emilia Romagna I.O Toscana 8 Umbria 2 Marche 4 Lazio I 9 Lazio 2 6 Abruzzo 3 Molise o Campania I 5 Campania2 6 Puglia 9 Basilicata   Calabria 4 Sicilia I 5 Sicilia 2 5 Sardegna 4 Trentino-Alto Adige 2 Totale 151    

ITALIA EUROPA IN SIE ME, SVP – PAT T, +EUROPA CON EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO,  CIVICA POPOLARE LORENZIN,  PARTI TO DEMOCRATI CO

  SEGGI Piemonte I 4 Piemonte 2 3 Lombardia I 7 Lombardia 2 3 Lombardia 3 4 Lombardia 4 3 Veneto I 3 Veneto 2 4 Friu li-Venezia Giulia 2 Liguria 2 Emilia Romagna 9 Toscana 9 Umbria 2 Marche 2 Lazio I 6 Lazio 2 2 Abruzzo 2 Molise o Campania I 3 Campania 2 3 Puglia 4 Basilicata I Calabria 2 Sicilia I 2 Sicilia 2 2 Sardegna 2 Trentino-Alto Adige 2 Totale 88    

SINGOLA LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

  SEGG I Piemonte I 4 Piemonte 2 3 Lombardia I 6 Lombardia 2 3 Lombardia 3 3 Lombardia 4 3 Veneto I 3 Veneto 2 5 Friuli-Venezia Giulia 2 Liguria 3 Emilia Romagna 8 Toscana 6 Umbria 2 Marche 4 Lazio I 8 Lazio 2 5 Abruzzo 4 Molise o Campani  I 11 Campania 2 8 Puglia 12 Basilicata 2 Calabria 5 Sic ilia I 8 S ici lia 2 9 Sardegna 5 Trentino-Alto Adige I To tale 133    

SINGOLA LISTA LIBERI E  UGUALI

  SEGGI Piemonte I 1 Piemonte 2 1 Lombardia I 1 Lombardia 2 0 Lombardia 3 0 Lombardia 4 0 Veneto I 0 Veneto 2 0 Friuli-Venezia Giulia 0 Liguria 1 Emilia Romagna 1 Toscana 1 Umbria 0 Marche 0 Lazio I 1 Lazio 2 0 Abruzzo 0 Molise 1 Campania  I 1 Campania 2 1 Puglia 1 Basilicata 0 Calabria 1 Sicilia I 1 Sicilia 2 1 Sardegna 0 Trentino-Alto Adige 0 Totale 14

ATTRIBUZIONE  NELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI  DEI  SEGGI  SPETTANTI  ALLE LISTE DI CIASCUNA COALIZIONE

Dopo aver determinato la distribuzione tra le varie circoscrizioni dei seggi spettanti alle coalizioni di liste e singole liste, procediamo all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei  seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.

A tal fine, eseguiamo le seguenti operazioni per ogni circoscrizione e per ciascuna coalizione di  liste:

  1. determiniamo innanzitutto, per ciascuna coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle sole liste ammesse al riparto,
  2. dividiamo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto di ciascuna coalizione per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione, ottenendo con ciò il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione. Nell’effettuare tale divisione non consideriamo l’eventuale parte frazionaria del quoziente
  3. dividiamo la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione, per il quoziente circoscrizionale di coalizione, ottenendo i quozienti da attribuire a ciascuna lista della coalizione e  prendiamo nota della parte intera di detti quozienti , che rappresentano il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista , nonché delle parti decimali di detti quozienti (alla sesta cifra decimale).
  4. constatato che il totale dei quozienti interi è pari ai seggi spettanti alla coalizione composta tra le liste denominate ITALIA EUROPA TNSTEME , SVP – PATT,  +EUROPA  CON  EMMA  BONINO  –   CENTRO  DEMOCRATICO, CIVICA POPOLARE LORENZIN, PARTITO DEMOCRATICO nella circoscrizione , attribuiamo a ciascuna lista della coalizione medesima un numero di seggi pari a quello dei quozienti interi raggiunti. Per la sola circoscrizione del Trentino Alto Adige il totale dei quozienti interi è inferiore al numero dei seggi spettanti  alla  coalizione  ella circoscrizione , assegniamo il seggio ancora da attribuire alle lista SVP-PATT poiché la lista denominata  PARTITO DEMOCRATICO è esclusa dall’attribuzione dei seggi con i maggiori resti, posto che ha già conseguito con i quozienti interi un numero di seggi pari a quelli assegnati con  il riparto nazionale
  5. constatato che il totale dei quozienti  interi è inferiore al numero dei seggi spettanti alla coalizione composta dalle liste LEGA NORD, MOVIMENTO POLITICO FORZA  IT ALIA,  NOI CON  L’ITALIA –  UDC, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA  MELONI  in  tutte le circoscrizioni, assegniamo i seggi che restano ancora da attribuire alle liste per le quali le parti decimali  dei quozienti siano maggiori.

Successivamente, accertiamo se  il  numero dei  seggi  assegnati  in  tutte le circoscrizioni a ciascuna lista, corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuiti.

A  tal fine  compie le seguenti operazioni:

  1. riportiamo il totale dei seggi attribuiti a ciascuna lista delle diverse coalizioni in ogni circoscrizione,
  2. riportiamo nella tabella che segue il totale dei seggi ottenuti dalle  liste delle coalizioni, con il riparto nelle circoscrizioni ed il totale dei seggi ottenuti dalle stesse liste con il riparto nazionale accertando le eventuali differenze numeriche di seggi.


COMPENSAZIONE DEI SEGGI TRA LE LISTE ECCEDENTARIE E DEFICITARIE

Compiute le operazioni indicate nel paragrafo precedente e rilevato che vi sono differenze numeriche di seggi, procediamo ad una compensazione dei seggi tra la lista eccedentaria FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI e la lista deficitaria LEGA NORD assegnando i seggi eccedenti alla lista deficitaria, cioè quella alla quale è stato assegnato, in sede di distribuzione a livello circoscrizionale. un numero di seggi inferiore a quello spettante con il riparto nazionale.

Quindi, sulla base delle eccedenze dei seggi, confermiamo che la lista eccedentaria è la seguente:

FRATELLI  D’ITALIA CON GIORGIA MELONI * seggi eccedenti 3 * cifra elettorale nazionale 1.440.107

Successivamente, per la lista sopraindicata, riportiamo i dati riguardanti le parti decimali dei quozienti, i seggi a quoziente intero, quelli ottenuti con le parti decimali, ponendoli in graduatoria crescente delle parti decimali e con l’indicazione della relativa circoscrizione.

Quindi, sottraiamo i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e li assegniamo, nella stessa circoscrizione, alle liste che non abbiano ottenuto il numero di  seggi  spettanti  e che abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Se nella stessa circoscrizione due o  più liste deficitarie abbiano le parti decimali  dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non   utilizzata.

Riportiamo, per i seggi sottratti alle liste eccedentarie, la Iista deficitaria cui il relativo seggio è assegnato e la relativa circoscrizione di attribuzione.

Al termine delle operazioni di  compensazione di tutte le liste, determiniamo seggi finali.

RIEPILOGO DEI SEGGI DI CIASCUNA LISTA ASSEGNATI ALLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI

Terminate tutte le operazioni descritte nel paragrafo precedente, verifichiamo che la distribuzione tra le circoscrizioni dei seggi di ciascuna  lista ammessa, è quella che risulta dal successivo prospetto:

Elezioni Camera Italia 2018 – assegnazione dei seggi (parte I)

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In questo articolo, spiegheremo il calcolo dell’assegnazione dei seggi alla Camera dei deputati in riferimento alla legge elettorale approvata nel 2017 (“Rosatellum”), facendo presente che i collegi sono stati poi modificati nel 2020 (https://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1364/commissione-collegi-elettorali_relazione_13-novembre-2020-con-errata-corrige.pdf)

DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE NAZIONALE

A tal fine, iniziamo col riportare:

  • le cifre  elettorali  circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste avent  il medesimo contrassegno;
  • il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste in ogni circoscrizione elettorale.

Procediamo, successivamente, a determinare la cifra elettorale nazionale  di  ciascuna  lista,  sommando le cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

Determiniamo poi il totale nazionale dei voti validi, che è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste.  Sulla  base delle cifre elettorali nazionali delle liste,  di cui sopra, esso risulta essere pari a: 32.840.055.

Passiamo quindi a determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione.

Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito un numero di voti validi inferiore all’1% del totale nazionale. Concorrono, invece, le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizione che non abbiano raggiunto il 10% che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute ed abbiano raggiunto almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione stessa o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno 2 collegi uninominali della circoscrizione.

A tal fine, considerando che il totale generale dei voti validi ottenuti da tutte le liste che, come detto, è pari a 32.840.055:

  • il numero dei voti corrispondente all’ 1% del totale nazionale dei voti validi è il seguente:

(totale generale voti validi  x  1) / 100 = 328.401

Inoltre:

  • i voti corrispondenti al 20% dei voti validi espressi nella regione Trentino Alto Adige, regione il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche,  sono pari a:

(totale dei voti validi espressi nella regione x 20) / 100 =  111.440

Infine:

  • per la lista rappresentativa di minoranze linguistiche SVP – PATT risultano eletti nei collegi uninominali n. 2 candidati: i signori Albrecht Plangger (nel collegio 02-Merano della circoscrizione Trentino Alto Adige) e Renate Gebhard (nel collegio 03-Bressanone della circoscrizione Trentino Alto Adige).

Pertanto, non hanno conseguito il quorum di cui sopra e, quindi, non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazional e della coalizione cui appartengono , le seguenti liste:

Lista n. 1 ITALIA EUROPA INSIEME –  Cifra elettorale nazionale:  191.489

List a n. 2 CIVICA POPOLARE LORENZIN –  Cifra elettorale nazionale: 180.539

In definitiva:

  • per la coalizione composta  dalle liste:  LEGA NORD, MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA, NOI CON  L’ ITALIA  –   U DC,  FRATELLI  D’ITALIA CON GIORGIA MELONI: tutte le liste partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione ;
  • per la coalizione composta dalle liste: ITALIA EUROPA INSIEME , SVP – PAT T, +EUROPA CON EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO, CIVICA POPOLARE LORENZIN , PARTITO DEMOCRATICO: non partecipano alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione le seguenti liste: ITALIA EUROPA INSIEME, CIVICA POPOLARE LORENZIN.

A questo punto, siamo in grado di stabilire la cifra elettorale nazionale delle due coalizioni:

  • coalizione composta dalle liste: LEGA NORD, MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA. NOI CON L’ ITALIA –  UDC, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI: cifra elettorale nazionale: 12.152.158
  • coalizione composta dalle liste : ITALIA EUROPA INSIEME, SVP – PATT , +EUROPA CON EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO, CIVICA POPOLARE LORENZIN , PARTITO DEMOCRATICO: cifra elettorale nazionale : 7.133.100

DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

Successivamente, si determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di Iiste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione che  abbiano conseguito il quorum di cui al paragrafo precedente, non considerando in tutti i passaggi successivi le liste che non abbiano conseguito un numero di voti validi inferiore all’1% del totale.

Tenuti presenti i dati riportati nella tabella precente, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste è la seguente:

coalizione composta dalle liste: LEGA NORD, MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA. NOI CON L’ ITALIA –  UDC, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI:

coalizione composta dalle liste : ITALIA EUROPA INSIEME, SVP – PATT , +EUROPA CON EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO, CIVICA POPOLARE LORENZIN , PARTITO DEMOCRATICO


INDIVIDUAZIONE DELLE COALIZIONI DI LISTE E SINGOLE LISTE AMMESSE AL RIPARTO DEI SEGGI

L’Ufficio elettorale centrale nazionale passa, quindi, ad individuare le coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi e cioè, in particolare:

  • le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il  3% dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno 2 collegi uninominali della circoscrizione
  • le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale del 10%, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno  il 3% dei  voti  validi  espressi, nonchè le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizione che non abbiano raggiunto la  percentuale del 10%, rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano  stati proclamati eletti in almeno 2 collegi uninominali della circoscrizione.

A tal fine, considerato che il totale generale dei voti validi è pari a 32.840.055:

  • i voti corrispondenti al 10% del totale nazionale dei voti validi sono pari a: (totale generale voti validi espressi  sul  piano  nazionale x  10) / 100 = 3.284.006
  • i voti corrispondenti al 3% del totale nazionale dei voti validi sono pari a: (totale generale voti validi espressi sul piano nazionale x 3) / 100 = 985.202
  • i voti corrispondenti al 20% dei voti validi espressi nella regione Trentino Alto Adige, regione il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, sono pari a: (totale dei  voti validi espressi nella regione x 20) / 100=  111.440

In particolare, per l’ultimo punto:

  • per la lista rappresentativa di minoranze linguistiche SVP – PATT risultano eletti nei collegi uninominali nn. 2 candidati: Albrecht Plangger (nel collegio 02-Merano della circoscrizione Trentino Alto Adige) e Renate Gebhard (nel collegio 03-Bressanone della circoscrizione Trentino Alto Adige).

Pertanto l’ Ufficio elettorale centrale nazionale accerta che hanno conseguito i quorum e sono ammesse al riparto dei seggi le seguenti coalizioni di liste:

  • Coalizione di  liste composta da: LEGA  NORD ,  MOVIMENTO  POLITICO  FORZA  ITALIA,  NOI CON L’ ITALIA –  UDC, FRATELLI  D’ITALIA CON GIORGIA  MELONI: cifra elettorale nazionale: 12.152.158
  • Coalizione di liste composta da: ITALIA EUROPA INSIEME , SYP – PATT , +EUROPA CON EMMA BONINO, CENTRO DEMOCRATICO, CIVICA POPOLARE LORENZIN, PARTITO DEMOCRATICO: cifra elettorale  nazionale : 7.133.100

Inoltre, hanno superato i quorum le seguenti singole liste:

  • MOVIMENTO 5 STELLE: cifra elettorale nazionale di lista: 10.732.373
  • LIBERI E UGUALI: cifra elettorale nazionale di lista: 1.114.298

Ne consegue, infine, che il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto dei seggi è pari a 31.131. 929

RIPARTO DEI SEGGI TRA LE COALIZIONI DI LISTE E LE SINGOLE LISTE

Determinata la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate nonché la cifra elettorale nazionale delle singole liste ammesse al riparto dei seggi, possiamo finalmente procedere a stabilire il numero dei seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste e singola lista ammessa al riparto in base alla propria cifra elettorale nazionale, effettuando le seguenti  operazioni:

  1. dividiamo il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto per il numero dei seggi da attribuire, pari a 386, ottenendo il quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione trascuriamo l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Pertanto, considerando che il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto è pari a 31.131.929 e il numero dei seggi da ripartire è di 386, il quoziente elettorale nazionale è dato dalla cifra 80.652;
  2. dividiamo la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista ammessa al riparto per il predetto quoziente elettorale nazionale e prendiamo nota dei quozienti interi nonché dei resti, ottenendo in tal modo i risultati del precedente prospetto e che riportiamo nella tabella seguente;
  3. constatato che il totale dei quozienti interi indicato nella colonna 3 della tabella è inferiore a 386 e,  precisamente, constatato che fra il predetto numero ed il totale dei quozienti interi, che è di 384, si  ha la differenza di 2, che rappresenta il numero dei seggi che restano da  attribuire, procediamo alla  loro assegnazione in favore delle coalizioni di liste o singole liste ammesse al riparto che hanno maggiori resti, secondo l’ordine decrescente cioè, rispettivamente, in favore delle seguenti coalizioni di liste o singole liste

Il riparto dei seggi tra le coalizioni di liste e singole liste è quindi il seguente:

  • LEGA NORD, MOVIMENTO POLITICO FORZA IT ALJA, NOI CON L ‘ITA LI A – UDC, FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI seggi: 151
  • ITALI A EUROPA INSIEME , SVP – PATT , +EUROPA CON EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO ,  CIVICA POPOLARE LORENZIN,  PARTITO DEMOCRATICO seggi: 88
  • MOVIMENTO 5 STELLE     seggi: 133
  • LIBERI E UGUALI       seggi: 14

TOTALE dei seggi assegnati  n. 386

Written by sistemielettorali

24 agosto 2022 at 10:35

La legge elettorale in Italia (n.165 03/11/2017)

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La legge Rosato, dal nome del suo relatore Ettore Rosato, ufficialmente legge 3 novembre 2017, n. 165 e comunemente nota come Rosatellum, è la nuova legge elettorale della Repubblica Italiana che disciplina l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

È stata approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017 e sostituisce la precedente legge elettorale italiana del 2015, nota come Italicum (valida solo per la Camera dei deputati) e la previgente legge Calderoli, soprannominata Porcellum (in vigore per il Senato della Repubblica e non abrogata dall’Italicum), ambedue soggette a pronunce di parziale incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Ha visto la sua prima applicazione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Con il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, i previgenti collegi elettorali sono stati aboliti e rimpiazzati da nuovi.

Formula elettorale

L’impianto della legge, identico a meno di dettagli alla Camera e al Senato, si configura come un sistema elettorale misto (parte maggioritario, parte proporzionale) a separazione completa (ossia privi di sistemi di compensazione tra le due modalità di attribuzione dei seggi).

Per entrambe le camere:

  • il 37% dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco;
  • il 61% dei seggi (rispettivamente 245 e 122) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di liste bloccate di candidati;
  • il 2% dei seggi (8 deputati e 4 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all’estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza.

Coalizioni e soglie di sbarramento

La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma e dichiari un proprio capo politico nonché, eventualmente, l’apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni. L’esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale.

Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali:

  • 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole;
  • 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole;
  • 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze;
  • 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste.

Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all’eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l’1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l’elezione di due candidati nei collegi uninominali.

Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste.

Da notare come tutte le soglie summenzionate siano riferite a percentuali di voti validi a livello nazionale, sia per la Camera sia per il Senato, ferma restando per quest’ultimo l’assegnazione a livello regionale dei seggi alle liste.
Per il Senato risulta quindi una clausola alternativa di sbarramento (il 20 per cento di voti validi espressi nella circoscrizione), quale prevista dal disegno di legge per la Camera dei deputati in via eccezionale e derogatoria, solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto preveda, per tali minoranze linguistiche, una particolare tutela.
Per queste minoranze linguistiche è inoltre prevista (sia per la Camera sia per il Senato) una ulteriore clausola – alternativa a quella innanzi ricordata, per la Camera dei deputati – consistente nell’avere conseguito eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione.

Nell’infografica realizzata da Centimetri il “Rosatellum bis” approvato dalla commissione Affari costituzionali della Camera e che martedì prossimo approderà nell’Aula di Montecitorio. ANSA/CENTIMETRI

Suddivisione del territorio
La legge stabilisce una nuova suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni: 20 per il Senato della Repubblica (coincidenti con le regioni come nelle precedenti leggi elettorali) e 28 per la Camera dei deputati (una in più in Lombardia rispetto alla legge elettorale precedente). Restano invece invariate le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero.

A seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 19 ottobre 2020, n. 1, in materia di riduzione del numero dei parlamentari (successiva a referendum costituzionale), con decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, i previgenti collegi elettorali sono stati aboliti e rimpiazzati da nuovi; le circoscrizioni sono invece rimaste invariate.


Circoscrizioni

Queste le 28 circoscrizioni della Camera e le 20 del Senato:

Camera dei deputati

Piemonte 1 (Torino);
Piemonte 2 (Cuneo, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola);
Lombardia 1 (Milano e Monza);
Lombardia 2 (Como, Sondrio, Varese e Lecco);
Lombardia 3 (Bergamo, Brescia);
Lombardia 4 (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);
Trentino-Alto Adige;
Veneto 1 (Venezia, Treviso e Belluno);
Veneto 2 (Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio 1 (Roma);
Lazio 2 (Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti);
Abruzzo;
Molise;
Campania 1 (Napoli);
Campania 2 (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno);
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia 1 (Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);
Sicilia 2 (Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa);
Sardegna;
Valle d’Aosta:
Estero (a sua volta suddivisa nelle ripartizioni Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).

Senato della Repubblica

Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzo;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna;
Estero (a sua volta suddivisa nelle ripartizioni Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).


Collegi

Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali:

  • per il Senato della Repubblica sono previsti, ripartiti nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell’ultimo censimento generale:
    • 74 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d’Aosta e in Molise e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige)
    • I 26 restanti collegi sono plurinominali e vengono costituiti mediante aggregazione di collegi uninominali contigui in modo tale da esprimere un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto
  • per la Camera dei deputati sono previsti – ripartiti nelle ventotto circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell’ultimo censimento generale:
    • 147 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d’Aosta, 2 in Molise e 6 in Trentino Alto-Adige)
    • I 49 restanti collegi sono plurinominali e sono costituiti, di norma, dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto

La determinazione dei collegi, uninominali e plurinominali è oggetto di delega legislativa da attuarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge secondo alcuni criteri fissi: popolazione omogenea (lo scostamento non può superare il 20%), omogeneità del tessuto economico e sociale di riferimento, tendenziale mantenimento dell’unità comunale (salvo le grandi città), infine in alcune circoscrizioni (ossia Umbria, Molise e Basilicata) è costituito un unico collegio plurinominale, comprensivo di tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione. Il Trentino Alto-Adige dispone, solamente per la Camera, di un solo collegio plurinominale coincidente con il territorio della regione. La Valle d’Aosta non dispone di collegi plurinominali.

Liste corte bloccate

I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi (così alla Camera come al Senato) come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale.

I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche).

Nei collegi plurinominali ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico: il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all’unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non inferiore a 2), né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non superiore a 4). In tal modo, con l’intento di superare le censure della Corte costituzionale alla legge Calderoli si prevede che i candidati nei collegi plurinominali proporzionali siano di fatto indicati in liste corte (appunto tra i 2 e i 4 nominativi) in modo da essere singolarmente riconoscibili dall’elettore.

Non è prevista l’espressione di voti di preferenza, cosicché nei collegi plurinominali, determinato il numero degli eletti che spettano a ciascuna lista, i candidati vengono eletti secondo l’ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa.

Pluricandidature e quote di genere

La legge prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque, eventualmente in congiunzione alla candidatura in un collegio uninominale. Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio.

Per favorire la rappresentanza di uomini e donne, nei collegi plurinominali l’elenco dei candidati di ciascuna lista deve seguire l’alternanza di genere ed inoltre nel complesso dei collegi uninominali e nelle posizioni di capolista nei collegi plurinominali i candidati di ciascun genere devono essere compresi tra il 40% e il 60% del totale (a livello nazionale per la Camera, a livello regionale per il Senato).

Modalità di espressione del voto

La scheda elettorale
La scheda elettorale, unica per la quota maggioritaria e proporzionale, ricorda, almeno graficamente, quella usata per le elezioni amministrative nei comuni oltre i 15.000 abitanti.

L’elettore potrà esprimere il proprio voto in tre modi differenti:

  • tracciando un segno sul simbolo di una lista: in questo caso il voto si estende al candidato nel collegio uninominale che quella lista sostiene;
  • tracciando un segno sul simbolo di una lista e sul nome del candidato del collegio uninominale da questa sostenuto: il risultato è uguale in pratica a quello descritto sopra;
  • tracciando un segno solo sul nome del candidato del collegio uninominale (senza indicare alcuna lista): in questo caso, il voto vale per il candidato nel collegio e inoltre si estende in automatico alla lista che lo sostiene. Se quel candidato è però collegato a più liste (in coalizione), il voto viene diviso proporzionalmente tra queste, in base ai voti che ognuna ha complessivamente ottenuto nel singolo collegio in questione.
  • Non è inoltre ammesso, pena l’annullamento della scheda, il voto disgiunto: l’elettore non potrà quindi votare contemporaneamente per un candidato di un collegio e, nel proporzionale, per una lista a lui non collegata.


Assegnazione dei seggi

Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più giovane per età.

Per i collegi plurinominali le operazioni sono più complesse e possono essere riassunte come segue:

  • si verifica che la lista o la coalizione di liste apparentate abbiano superato le soglie di sbarramento per accedere all’assegnazione di seggi; per le coalizioni occorre considerare che non sono computati i voti di quelle liste che non abbiano superato, a livello nazionale (salvo le minoranze linguistiche) la soglia dell’1% dei voti validamente espressi.
  • si determina il quoziente elettorale dividendo il totale delle cifre elettorali (ovvero il totale dei voti espressi per le liste o dei voti trasferiti dai candidati nei collegi uninominali alle liste collegate) per il numero dei seggi da assegnare (l’operazione si svolge a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato).
  • si divide la cifra elettorale di ciascuna coalizione o singola lista non collegata per il quoziente elettorale, il risultato così ottenuto (preso per intero, senza decimali) corrisponde al numero di seggi da assegnare alla coalizione o alla singola lista non collegata.
  • i seggi che ancora rimangano da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o singole liste che dispongano dei maggiori resti (secondo l’ordine decrescente dei medesimi).
  • A parità di resti, i seggi sono assegnati alle coalizioni o singole liste conseguenti la maggior cifra elettorale (nazionale per la Camera, regionale per il Senato). A parità anche di cifra elettorale, si procede a sorteggio.
  • Nel caso d’esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale, cioè nel caso in cui i seggi da assegnare sono superiori ai nominativi inclusi nella lista, si attinge prima ai candidati presentati in altre circoscrizioni plurinominali, poi ai migliori perdenti nel collegio uninominale di riferimento o della circoscrizione stessa.

Voto all’estero

La modalità di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero è rimasta invariata (così come sono rimaste invariate le criticità del meccanismo di voto), ma sono state apportate le seguenti modifiche alla legge Tremaglia, riguardanti principalmente alcuni criteri per le candidature, al fine di omogeneizzare il sistema:

  • gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero (e, in tale caso, in base al novellato articolo 19 del D.P.R. n. 361 del 1957, non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale);
  • gli elettori residenti all’estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;
  • non possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che nei 5 anni precedenti la data delle elezioni ricoprano o abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero;
  • sono anticipati a 32 giorni i termini entro i quali un cittadino residente all’estero può scegliere di votare per corrispondenza oppure per recarsi al relativo seggio in Italia.
    Infine, nella circoscrizione Estero permane il voto di preferenza, escluso per l’elezione degli altri parlamentari nazionali.

Metodi quantitativi – Valore temporale del denaro Parte 2

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  1. Valore futuro di un singolo flusso di cassa “single cash flow” (somma forfettaria “lump sum”)

    Comprendiamo questo concetto con un semplice esempio.
    Diciamo valore attuale (PV) = $ 100 e tasso di interesse (r) = 10%.
    Qual è il valore futuro (FV) dopo un anno?
    Qual è il valore futuro (FV) dopo due anni?

Il valore futuro di un singolo flusso di cassa può essere calcolato utilizzando la seguente formula:
FVN = PV(1 + r)N
dove:
FVN = valore futuro dell’investimento
N = numero di periodi
PV = valore attuale dell’investimento
r = tasso di interesse
Perciò,
FV1 = 100(1 + 0,1)1 = $110
FV2 = 100(1 + 0,1)2 = $121

Nota che con l’interesse composto, dopo due anni abbiamo $121. Invece, con un semplice interesse, dopo due anni avremmo 120 dollari. La differenza tra i due valori ($1) rappresenta la componente di interesse sugli interessi. Nell’anno 2, non solo riceviamo interessi sul capitale di $100, ma riceviamo anche interessi sugli interessi di $10 guadagnati nell’anno 1 che è stato reinvestito.

Esempio

Cyndia Rojers deposita 5 milioni di dollari sul suo conto di risparmio. I titolari di conto hanno diritto a un interesse del 5%. Se Cyndia ritira contanti dopo 2,5 anni, quanti contanti sarebbe molto probabilmente in grado di prelevare?

Soluzione:
FVN = PV(1 + r)N
VF2,5 = 5(1 + 0,05) 2,5 = 5,649 milioni di dollari

  1. Capitalizzazione non annuale (valore futuro)

    Quando la nostra frequenza di capitalizzazione non è annuale, utilizziamo la seguente formula per calcolare il valore futuro:

dove:
rs = il tasso di interesse annuo dichiarato in formato decimale
m = il numero di periodi di capitalizzazione all’anno
N = il numero di anni

Comprendiamo questo concetto usando un esempio.
Investiamo $80.000 in un certificato di deposito di 3 anni. Questo CD offre un tasso di interesse annuo dichiarato del 10% composto trimestralmente. Quanto avrai alla fine dei tre anni?

Soluzione: ci sono due metodi per risolvere questa domanda.

Metodo formula
Il PV è di $80.000.
Il tasso annuo dichiarato è del 10%.
Il numero di periodi di capitalizzazione all’anno è 4. Il numero totale di periodi è 4 x 3 = 12.
Pertanto il valore futuro dopo 12 trimestri (3 anni) sarà:
FV12 = $ 80.000(1 + 0,025)12 = $ 107.591

Metodo calcolatrice
Puoi anche risolvere questo problema usando una calcolatrice finanziaria; le battute dei tasti sono riportate di seguito:
N = 12, I/Y = 2.5%, PV = $80,000, PMT = 0, CPT FV = -$107,591

PMT è 0 perché in questo esempio non sono presenti pagamenti intermedi.

Esempio

Donald ha investito 3 milioni di dollari in una banca americana che promette di pagare il 4% composto giornalmente. Quale dei seguenti è più vicino all’importo che Donald riceve alla fine del primo anno? Si suppongano 365 giorni in un anno.

  1. 3.003 milioni di dollari
  2. 3,122 milioni
  3. 3,562 milioni

Soluzione
La risposta corretta è B.

Metodo formula

Metodo Calcolatrice

N = 365, I/Y = 4/365%, PV = 3 milioni di dollari, PMT = 0; FV CPT = -3,122 milioni di dollari

5. Capitalizzazione continua, tassi dichiarati ed effettivi

Abbiamo visto esempi con la capitalizzazione annuale. Quindi abbiamo discusso della capitalizzazione trimestrale e nell’esempio sopra abbiamo esaminato la capitalizzazione giornaliera. Se continuiamo ad aumentare il numero di periodi di capitalizzazione fino a quando non abbiamo un numero infinito di periodi di capitalizzazione all’anno, allora possiamo dire che abbiamo una capitalizzazione continua.

La formula per calcolare i valori futuri con la capitalizzazione continua è:

dove:

r = tasso composto in modo continuo

N = il numero di anni

Diamo un’occhiata a un esempio.

Un investimento del valore di $ 50.000 riceve interessi che vengono composti continuamente. L’interesse annuo dichiarato è del 3,6%. Qual è il valore futuro dell’investimento dopo 3 anni?

Soluzione:

PV = $ 50.000; r = 0,036; N = 3

Esercizio di costruzione del concetto

Si supponga che il tasso di interesse annuo dichiarato sia del 12%. Qual è il valore futuro di $100 a diverse frequenze di capitalizzazione? Qual è il rendimento?

FrequenzaValore futuro di $ 100Rendimento
Annuale112.0012,00%
Semestrale112.3612,36%
Trimestrale112.5512,55%
Mensile112.6812,68%
Quotidiano112.7512,75%
Continuo112.7512,75%

Considerazioni:

  1. Per lo stesso tasso annuo dichiarato, i rendimenti continuano a migliorare man mano che capitalizziamo più spesso.
  2. Se hai due banche che offrono le seguenti tariffe:
    1. 12,5% composto annualmente
    2. 12% composto giornalmente

Quale offerta è migliore?

Anche se il 12,5% di A sembra migliore, il 12% composto giornaliero di B ti darà effettivamente un rendimento del 12,75%. Quindi l’offerta della banca B è migliore.

5.1. Tassi dichiarati ed effettivi

Ora veniamo al concetto correlato di tassi dichiarati rispetto a tassi effettivi. Nell’esercizio di costruzione del concetto di cui sopra, il tasso dichiarato era del 12% su tutta la linea, ma il tasso effettivo che un investitore guadagna effettivamente dipende dalla frequenza di capitalizzazione. I tassi effettivi erano diversi per le diverse frequenze di capitalizzazione.

Di fronte ad una data frequenza di capitalizzazione, possiamo calcolare i tassi effettivi usando le seguenti formule.

Tasso annuo effettivo per la capitalizzazione discreta:

dove:

m = numero di periodi di composizione in un anno

  • Per la capitalizzazione giornaliera, m = 365
  • Per la capitalizzazione mensile, m = 12
  • Per la capitalizzazione trimestrale, m = 4
  • Per la capitalizzazione semestrale, m = 2

Ad esempio, per un tasso annuo dichiarato del 12% e capitalizzazione trimestrale, l’EAR sarà pari a:

EAR = (1 + 0,12/4) 4 – 1 = 1,1255 – 1 = 0,1255 = 12,55%


Considerazioni:

Molte persone si confondono riguardo al -1 alla fine della formula. L’idea è in realtà abbastanza semplice. Fondamentalmente abbiamo 1.03 4 che ci dice quanto diventerà $ 1 alla fine di 4 periodi. $ 1 diventerà $ 1,1255. Ma questo non è un tasso. Per calcolare il tasso dobbiamo sottrarre l’originale $ 1 che abbiamo investito. Quindi ci rimane 0,1255 che è il nostro tasso effettivo.

Tasso annuo effettivo per la capitalizzazione continua:

dove r s = tasso di interesse annuo dichiarato

Ad esempio, per un tasso annuo dichiarato del 12% e la composizione continua, l’EAR sarà pari a:

EAR = e 0,12 – 1 = 1,1275 – 1 = 0,1275 = 12,75%

6. Valore futuro di una serie di flussi di cassa, valore futuro delle rendite

I diversi tipi di flussi di cassa in base ai periodi di tempo in cui si verificano includono:
• Rendita: un insieme finito di flussi di cassa sequenziali uguali. I due tipi sono:
o Rendita ordinaria : il primo flusso di cassa si verifica dopo un periodo da ora (indicizzato a t = 1).
o Rendita dovuta : Il primo flusso di cassa si verifica immediatamente (indicizzato a t = 0).
• Perpetuo : un insieme di flussi di cassa sequenziali infiniti uguali con il primo flusso di cassa che si verifica a un periodo da oggi. (Il periodo è finito in caso di rendita mentre in perpetuo è infinito.)


6.1. Pari flussi di cassa – Rendita ordinaria

Diciamo che abbiamo una rendita ordinaria con A = $ 1.000, r = 5% e N = 5, cioè riceveremo un pagamento di $ 1.000 alla fine di ogni anno per i prossimi 5 anni e il nostro tasso di sconto è del 5% . Possiamo calcolare il FV di questa rendita utilizzando i seguenti metodi:

Metodo della forza bruta
Possiamo prendere ogni singolo flusso di cassa e vedere quanto varrà ciascuno di questi alla fine di 5 anni. Quindi possiamo sommare tutti i valori per calcolare il FV totale della rendita.

Ad esempio, il primo deposito di $ 1.000 effettuato a t = 1 sarà composto in quattro periodi; il secondo deposito di $ 1.000 si capitalizzerà in tre periodi e così via. Quindi aggiungiamo i valori futuri di tutti i pagamenti per arrivare al valore futuro della rendita che è di $ 5.525,63.


Metodo formula
Il valore futuro di una rendita può anche essere calcolato utilizzando la seguente formula:

dove:
A = importo della rendita
N = numero di anni

Il termine tra parentesi quadre è noto come “fattore di rendita del valore futuro” (FVAF). Questo fattore fornisce il valore futuro di una rendita ordinaria di $ 1 per periodo. Quindi la formula data sopra può anche essere scritta come: FV = A x FVAF.

Pertanto, utilizzando la formula, avremo:



6.2. Flussi di cassa ineguali

Se i flussi di cassa non sono uguali, il fattore di rendita del valore futuro non può essere utilizzato. In questo caso, troviamo il valore futuro di una serie di flussi di cassa disuguali sommando i flussi di cassa uno alla volta.
Questo concetto è illustrato nella figura seguente. Dobbiamo trovare il valore futuro di cinque flussi di cassa: $ 1.000 alla fine dell’anno 1; $ 2.000 alla fine dell’anno 2; $ 3.000 alla fine dell’anno 3; $ 4.000 alla fine dell’anno 4; e $ 5.000 alla fine dell’anno 5.

Il valore futuro è $ 5.000 + $ 4.000 x 1,05 + $ 3.000 x 1,05 2 + $ 2.000 x 1,05 3 + $ 1.000 x 1,05 4 = $ 16.038.

Written by sistemielettorali

21 agosto 2022 at 00:08

Metodi quantitativi – Valore temporale del denaro

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  1. Introduzione
    Se puoi avere $100 oggi, rispetto a un’opzione per ricevere $100 dopo tre anni, cosa preferiresti?

Ovviamente, preferiresti $100 oggi. Anche se hai lo stesso importo ($100) in entrambi i casi, preferisci $100 oggi. Ciò significa che deve esserci un certo valore associato al tempo, perché stai mettendo più valore sui $100 che ricevi oggi, rispetto ai $100 in un momento successivo. Questo è noto come “valore temporale del denaro”.
Diciamo che sei indifferente tra $100 dollari di oggi contro $ 110 dopo un anno.

Valore attuale (PV) : il denaro di oggi o il valore di oggi è chiamato valore attuale o “present value” (PV = 100). Questo potrebbe essere un investimento che fai al tempo 0.
Valore futuro (FV) : il valore in un momento futuro è chiamato valore futuro o “future value” (FV = 110).
Tasso di interesse (I) : Il rapporto o il legame tra valore attuale e valore futuro è stabilito attraverso un tasso di interesse (I = 10%).
In questo articolo parleremo essenzialmente di questi concetti: valore attuale (PV), valore futuro (FV) e il modo in cui colleghiamo questi due concetti utilizzando i tassi di interesse (I).

2. Tassi di interesse
Discutiamo le diverse interpretazioni dei tassi di interesse usando un esempio. Supponiamo che tu presti 900 oggi e ricevi $990 dopo un anno (il segno – indica un deflusso).

I tassi di interesse possono essere interpretati come:

  1. Tasso di rendimento richiesto: il fatto che tu sia disposto a prestare $900 oggi a condizione di ricevere $990 dopo un anno significa che per impegnarti in questa transazione, è necessario un ritorno del 10%. (Un semplice calcolo ti mostrerà che il tasso di interesse in questa transazione è del 10%).
  2. Tasso di sconto: puoi scontare il denaro che riceverai dopo un anno, ad esempio $990 al 10% per ottenere il valore attuale di $900 (990/1,1 = 900). Pertanto, il 10% può anche essere considerato un tasso di sconto.
  3. Costo opportunità : diciamo che invece di prestare $900, li hai spesi per qualcos’altro. Hai quindi rinunciato all’opportunità di guadagnare il 10% di interesse. Pertanto, il 10% può anche essere considerato un costo opportunità.

Tassi di interesse: prospettiva dell’investitore

Come investitore, possiamo pensare al tasso di interesse come alla somma delle seguenti componenti:

Tasso di interesse = tasso di interesse reale privo di rischio + premio di inflazione + premio per il rischio di default + premio di liquidità + premio di scadenza

Diamo un’occhiata ai diversi componenti.

  • Tasso di interesse reale privo di rischio: questo è il tasso che ottieni su un titolo che non presenta rischi ed è estremamente liquido. Assumiamo qui che non vi sia inflazione.
  • Premio di inflazione: possiamo quindi aggiungere un premio di inflazione. Il premio di inflazione è l’inflazione annuale prevista nel prossimo periodo.
  • Premio per il rischio di default: possiamo anche aggiungere un premio per il rischio di default. Questo è il premio aggiuntivo richiesto dagli investitori a causa del rischio di insolvenza.
    Esempio : supponiamo che tu presti $100 ciascuno alla persona A e alla persona B. Tuttavia, B ha un alto rischio di insolvenza, quindi sei preoccupato che potrebbe non pagare. Pertanto potresti richiedere un rendimento maggiore da B rispetto ad A, a causa del rischio di insolvenza. Questo rendimento aggiuntivo richiesto è chiamato premio per il rischio di default.
  • Premio di liquidità : successivamente abbiamo il premio di liquidità. Questo è il premio che gli investitori richiedono a causa della mancanza di liquidità di un investimento.
    Esempio : Pensa a due investimenti C e D che sono simili sotto tutti gli aspetti. L’unica differenza è che l’investimento C è estremamente liquido, mentre l’investimento D non è così liquido. Chiaramente come investitori, chiederemo un rendimento maggiore su D perché non è facile da vendere. Questo rendimento aggiuntivo che chiediamo è chiamato premio di liquidità.
  • Premio di scadenza : infine abbiamo il premio di scadenza. Questo è il premio che gli investitori richiedono su un titolo con scadenza lunga. Il premio di scadenza compensa gli investitori per la maggiore sensibilità del valore di mercato del debito a una variazione dei tassi di interesse di mercato man mano che la scadenza viene estesa.
    Esempio : supponiamo di avere due titoli, E ed F. Il titolo E ha una scadenza di 1 anno e il titolo F ha una scadenza di 4 anni. A causa della scadenza più lunga, F ha un rischio maggiore, in quanto il suo prezzo è più sensibile alle variazioni del tasso di interesse.

Tasso nominale privo di rischio:

Tasso nominale privo di rischio = tasso di interesse reale privo di rischio + premio di inflazione.
Quindi, se il tasso reale privo di rischio è del 3% e il premio di inflazione è del 2%, il tasso nominale privo di rischio è del 5%.

Se citi il termine “tasso privo di rischio” senza menzionare se il tasso è reale o nominale, allora si presume che stiamo parlando del tasso nominale privo di rischio.

Esempio

InvestimentiMaturità
(in anni)
LiquiditàRischio di defaultTassi di interesse(%)
A1AltoBasso2.0
B1BassoBasso2.5
C2BassoBassor
D3AltoBasso3.0
E3BassoAlto4.0
  1. Considerazioni:
  1. Gli investimenti A e B hanno la stessa scadenza e lo stesso rischio di insolvenza. Tuttavia, B ha una liquidità inferiore rispetto ad A. Pertanto, gli investitori richiederanno un premio di liquidità su B. La differenza tra i tassi di interesse, ovvero 2,5 – 2,0 = 0,5%, è uguale al premio di liquidità.
  2. Consideriamo gli investimenti D ed E: hanno la stessa scadenza, ma diversa liquidità e diverso rischio di insolvenza. Rendiamo la liquidità uguale e creiamo una nuova versione di D a bassa liquidità. Questa versione avrà un tasso di interesse più alto, perché ora gli investitori richiederanno un premio di liquidità. Abbiamo già stabilito che il premio di liquidità è dello 0,5%. Pertanto, la versione a bassa liquidità di D avrà un tasso di interesse di 3,0 + 0,5 = 3,5%.
    Ora confronta questa versione di D con l’investimento E. L’unica differenza tra i due è il rischio di insolvenza. E ha un rischio di insolvenza più elevato. Pertanto, la differenza tra i tassi di interesse, ovvero 4,0 – 3,5 = 0,5%, deve essere uguale al premio per il rischio di default.
  3. Si noti che tra B e C, l’unica differenza è che C ha una scadenza più lunga. Pertanto, il tasso di interesse di C deve essere superiore a B (2,5%).
    Si noti inoltre che tra C e la versione a bassa liquidità di D, l’unica differenza è che C ha una scadenza più breve. Pertanto, il tasso di interesse su C deve essere inferiore alla versione a bassa liquidità di D (3,5%).
    Quindi il range per C è 2,5 < r < 3,5.

Written by sistemielettorali

19 agosto 2022 at 10:30

I Fondi Pensione

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Il fondo pensione, nell’ordinamento giuridico italiano, è uno strumento tecnico (appartenenti al cosiddetto sistema pensionistico privato in Italia) individuato dal legislatore al fine di garantire ai lavoratori una pensione complementare, da affiancare a quella che spetterebbe ai sensi di legge erogata dagli enti previdenziali obbligatori, detta invece previdenza di primo pilastro.

Essi si possono trovare anche in altri ordinamenti e, in inglese, si chiamano pension fund.

Storia

In Italia in passato tali fondi erano principalmente legati a specifiche categorie, come le banche e le assicurazioni, o a singole aziende che introducevano esperienze già realizzate in altri Paesi.

La prima normativa in materia di previdenza complementare è contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. La materia è stata poi riformata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che ha abrogato il precedente d.lgs 124/1993, fatto salvo per quanto previsto dall’art. 23, 5º comma, dello stesso d.lgs.

La riforma della previdenza complementare non ha però finora trovato applicazione per il settore del pubblico impiego, a causa del mancato esercizio da parte del governo della delega prevista nella legge 23 agosto 2004 n. 243. Il decreto del 2005 (art. 23 comma 6) prevedeva infatti che ai Fondi pensione rivolti al personale dipendente della pubblica amministrazione italiana di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che aderisce alle forme pensionistiche negoziali destinate al pubblico impiego, sia applicata la precedente normativa contenuta nel d.lgs. 124/1993.

Caratteristiche

Tramite un fondo pensione il lavoratore accantona dunque una quota dei propri guadagni realizzati durante la vita lavorativa allo scopo di garantire prestazioni pensionistiche aggiuntive (pensione integrativa) rispetto a quelle erogate dagli enti previdenziali obbligatori. Si distinguono dagli enti previdenziali che gestiscono i sistemi pensionistici obbligatori in un quadro normativo di diritto pubblico ove i rapporti giuridici sono determinati dalle leggi dello Stato e non su base volontaria e che finanziariamente sono gestiti sistema pensionistico senza patrimonio di previdenza con il rischio politico a carico dei cittadini obbligati.

I fondi pensione sono regolati da norme di diritto privato che regolano i rapporti giuridici di natura volontaria, tra i fondi stessi e gli aderenti a vario titolo. Finanziariamente sono gestiti secondo il principio della capitalizzazione integrale dei versamenti con il rischio economico a carico degli aderenti. L’ammontare delle prestazioni previdenziali dipenderà pertanto dai contributi versati, dal periodo di permanenza nel fondo e dal rendimento ottenuto dall’investimento del patrimonio.

Finanziamento

Le fonti di finanziamento dei fondi pensione si differenziano a seconda della tipologia di aderente (lavoratore dipendente, lavoratore autonomo e soggetti differenti dalle prime due tipologie). Per i lavoratori dipendenti le fonti contributive sono rappresentate da:

  • contribuzione del lavoratore;
  • contribuzione del datore di lavoro (o committente)
  • il versamento del trattamento di fine rapporto (Tfr).

Nell’ambito della libera determinazione dei contributi da versare al Fondo, la legge consente che la determinazione del contributo minimo da versare a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro (o committente) avvenga in base ad accordi collettivi o aziendali. Anche in assenza di detti accordi sia il lavoratore sia il datore di lavoro (o committente) possono liberamente versare al Fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi la sola fonte di finanziamento è rappresentata dal contributo dell’aderente.

Al fine di incentivare l’adesione ai fondi pensione la normativa prevede l’applicazione di un regime fiscale agevolato per i versamenti alla previdenza complementare. Il Tfr affluisce al fondo pensione senza subire alcuna tassazione, allo stesso modo ma solo la contribuzione del lavoratore è deducibile dal reddito mentre anche la contribuzione del datore di lavoro serve per determinare l’ammontare massimo deducibile. La deducibilità si applica fino a un limite massimo di 5.164,57 Euro (10 milioni di lire). È stato eliminato rispetto al precedente regime il limite percentuale pari al 12% del reddito imponibile.

Investimenti finanziari

Le risorse raccolte dai fondi pensione vengono investite nei mercati finanziari al fine di produrre un rendimento che va ad aggiungersi alla contribuzione tempo per tempo versata nelle posizioni individuali. Essi sono quindi gestiti secondo il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione.

Il fondo non è tenuto in questo senso a fare investimenti che tutelino il capitale, garantendo un interesse positivo, per quanto basso, come titoli di Stato oppure obbligazioni.

Questa impostazione degli investimenti su un profilo medio-alto di rischio-rendimento deriva dalla normativa italiana, oltreché da scelte del singolo gestore di fondi.

In data 13 novembre 2014 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 166 del 2 settembre 2014 (“Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi”, di seguito “DM 166/2014”) attuativo dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, che ridisegna la disciplina in materia di limiti agli investimenti e conflitti d’interesse dei fondi pensione sulla base dei principi guida fissati dal medesimo decreto 253/2005.

L’emanazione di tale decreto porta a compimento un lungo processo di riforma volto a superare l’articolato del Ministro del Tesoro n. 703 del 21 novembre 1996 (“Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi”, di seguito “DM 703/1996”), per quasi un ventennio, indiscusso punto di riferimento in materia di investimenti delle risorse dei fondi pensione.

Il nuovo DM 166/2014 innova il precedente quadro normativo introducendo nuove regole che mirano a garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse dei fondi pensione, pur nel rispetto di una prudente politica di gestione.

I limiti della regolamentazione del DM 703/1996, incentrata principalmente su restrizioni e vincoli quantitativi, sono emersi in maniera sempre più incisiva nel corso degli anni sulla spinta di diversi impulsi e fattori.

Dapprima il processo di riforma della previdenza complementare e il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva europea sui fondi pensione (direttiva 2003/41/CE, c.d. Direttiva EPAP) hanno imposto di guardare all’esperienza di altri Paesi europei (e non) e di avviare una prima riflessione sulle linee guida e i principi di fondo di una nuova regolamentazione.

L’evoluzione della regolamentazione dei mercati finanziari, in parte accelerata dal manifestarsi e dal perdurare della crisi economica, ha contribuito poi a creare un ambiente favorevole ad una revisione complessiva della disciplina vigente relativa agli investimenti dei fondi pensioni e per il passaggio ad un approccio di tipo qualitativo in grado di valorizzare (e non solo circoscrivere) il riscorso a nuove e diversificate tipologie di investimenti. E’ sufficiente, al riguardo, solo accennare alle opportunità introdotte dalla direttiva 2011/61/UE (c.d. “Direttiva AIFMD”) in tema di investimenti in fondi alternativi ovvero alle maggiori tutele derivanti del Regolamento EMIR con riguardo ad operazioni in strumenti derivati OTC.

Ad imprimere un significativo impulso nella direzione di un rinnovato quadro regolamentare, da ultimo, rilevano le recenti misure volte a favorire la crescita e la ripresa economica. Nell’ambito di tali interventi legislativi è stato, infatti, chiarito come l’investimento da parte dei fondi pensione in c.d. minibond e in fondi di investimento che investono prevalentemente in tali strumenti di debito risulti compatibile con le disposizioni in materia di limiti di investimento. Non parrebbe, dunque, una forzatura leggere un siffatto intervento come espressione di una maggiore apertura del legislatore all’ipotesi in cui i fondi pensioni (e i loro gestori) abbiano in maggior conto, nel definire la relativa politica di investimento così come nell’effettuare le singole operazioni di investimento, esigenze di investimento più concrete e legate a iniziative volta a favorire la necessità di credito per le imprese italiane.

La riflessione circa l’opportunità di rivedere le regole di cui al DM 703/1996 nell’ottica di prediligere un approccio volto ad accrescere la responsabilità dei fondi pensione e la miglior capacità di gestione e controllo dei rischi da parte di questi ultimi, è stata avviata all’indomani dell’emanazione del decreto legislativo n. 28 del 6 febbraio 2007, attuativo della Direttiva EPAP.

A dare avvio al processo di riforma del DM 703/1996, sul finire del 2007, un documento di consultazione dell’allora Ministero del Tesoro che individuava le possibili linee di revisione della disciplina, sottoponendo al mercato una serie di quesiti finalizzati all’elaborazione di un primo schema di “nuovo 703”, capace di tener conto delle istanze del mercato e degli operatori. A tale documento è poi seguito (nel maggio del 2012) una seconda fase di consultazione su uno schema di decreto ministeriale che sotto diversi aspetti già ricalcava la struttura e il tenore del DM 166/2014[9].

E’ lo stesso regolatore che, già nel documento di consultazione del 2007, riconosceva senza remore come l’esperienza decennale maturata nell’applicazione del DM 703/1996 – decreto apostrofato in tale occasione come “obsoleto” a fronte dell’evoluzione dei mercati finanziari – avesse dimostrato l’inefficacia di talune previsioni poste a tutela degli iscritti a fronte dei rischi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse dei fondi pensione.

Il documento di consultazione del 2007 individuava poi i principi e le linee guida del processo di riforma nonché i criteri generali di gestione e i presidi per i fondi pensione da implementare in un’ottica di revisione del DM 703/1996. Tali principi hanno mantenuto la loro centralità anche nel corso delle successive fasi di pubblica consultazioni, nei relativi schemi di decreto e nel disposto finale del DM 166/2014.

Il principio di prudenza (ovvero anche della “persona prudente”) rappresenta senza dubbio il cardine della nuova disciplina dei limiti agli investimenti dei fondi pensione. Tale principio, espresso dall’art.18 della Direttiva EPAP, si declina in primo luogo come criterio di responsabilizzazione dei fondi pensione che – proprio in virtù delle finalità della raccolta del risparmio previdenziale – sono chiamati a definire e implementare scelte di investimento coerenti da un punto di vista della prudente gestione oltre che a rendere conto agli iscritti di tali scelte.

Emerge dunque come il perseguimento di finalità di protezione degli interessi degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni non possa prescindere da un processo volto a intervenire sulle strutture organizzative e professionali di ciascun fondo pensione e, in particolare, sui processi decisionali relativi agli investimenti, da sviluppare in coerenza con la politica di investimento adottata dalla forma pensionistica.

L’adozione di un simile modello, tendente all’allargamento delle opzioni di investimento e all’attribuzione ai fondi pensione di un maggior grado di libertà nel determinare le scelte gestionali, verrebbe compensato, dunque, nelle intenzioni del regolatore, da un miglioramento dei processi di comprensione, controllo e gestione continua da parte di ciascun fondo di tutti i rischi cui sarebbe esposto nell’amministrazione delle risorse oltre che da una più puntuale individuazione delle relative responsabilità.

Tali linee guida del processo di riforma avviato nel 2007 sono stati fatti propri e recepiti dall’articolo 3 del nuovo DM 166/2014 (che ricalca nei contenuti l’articolo 3 dello schema di regolamento posto in consultazione nel 2012).

In particolare tale disposizione – dopo aver ribadito che i fondi pensioni sono chiamati a perseguire, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, l’interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche – individua i principali criteri da osservare nella gestione delle relative disponibilità (tra cui ottimizzazione della combinazione redditività-rischio, diversificazione del portafoglio, ottimizzazione dei risultati a fronte del contenimento dei costi di transazione, di gestione e di funzionamento) e sottolinea la necessità di adottare strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute.

Allo stesso tempo, il menzionato articolo 3 del DM interviene sul piano dell’assetto organizzativo, richiedendo espressamente l’adozione di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentatiadottando processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio.

Va notato, per inciso, come la formulazione di tale disposizione sembrerebbe ispirata da un principio di proporzionalità già noto al nostro ordinamento finanziario e consentirebbe di parametrare le misure da implementare in relazione (non tanto alla struttura o tipologia di fondo pensione) quanto alla dimensione e complessità dei portafogli effettivamente gestiti, avendo particolare riguardo ai presidi da implementare qualora si intendano impiegare risorse in investimenti alternativi.

Gli attuali limiti agli investimenti previsti dal DM 703/1996 si fondano – oltre che su differenziazioni per tipologie di emittenti (in particolare se residenti in paesi OCSE o meno) e di strumenti finanziari – sull’assunto che i soli mercati regolamentati dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Canada e del Giappone siano effettivamente idonei a garantire un livello sufficiente di affidabilità e liquidità e, quindi, a contenere il rischio di investimento delle risorse riferibili al risparmio previdenziale. Diversamente i titoli non negoziati ovvero i titoli negoziati in altri mercati diversi da quelli menzionati non presenterebbero le medesime tutele e, pertanto, dovrebbero essere fortemente limitati ovvero del tutto preclusi se l’emittente non è residente in Paesi OCSE. Su tali basi il DM 703/1996 individua per ciascuna asset class le note percentuali massime detenibili da parte dei fondi pensione.

Con il DM 166/2014 è evidente il cambio di prospettiva. Perseguendo l’obiettivo dichiarato di garantire una maggiore flessibilità e semplificazione seppur nel rispetto dei limiti della prudente gestione del fondo pensione, il nuovo decreto ministeriale fa venir meno molte delle precedenti restrizioni ora sostituite da vincoli di natura qualitativa (ad esempio è previsto che il fondo pensione debba investire in misura prevalente in strumenti finanziari e che presentino un basso grado di rischio, prediligendo gli emittenti di Paesi a minor rischio).

Quanto alle limitazioni quantitative previste dal DM 166/2014, viene introdotto un nuovo limite del 30% delle disponibilità complessive del fondo pensione per gli investimenti in titoli non negoziati e quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) alternativi (FIA); con specifico riferimento agli investimenti in FIA, è previsto l’ulteriore limite del 20% delle disponibilità complessive del fondo pensione e del 25% del valore del FIA.

Il DM 166/2014 rivede anche i limiti di concentrazione riferibili a ciascun emittente prevedendo un limite del 5%, salvo alcune deroghe espresse nel caso di determinati tipologie di fondi alternativi (indicate al successivo paragrafo) e di titoli sovrani di paesi OCSE come indicato in dettaglio all’art. 5, comma 3, del DM 166/2014.

Seguendo tale impostazione il DM 166/2014 circoscrive il margine operativo dei fondi pensione in investimenti alternativi. Pur non ricomprendendo in una definizione unitaria (cui far seguire un regime uniforme di restrizioni e limiti) tali categorie di investimenti, il decreto ministeriale traccia una linea immaginaria di demarcazione tra strumenti negoziati (minimo 70% del disponibilità complessive del fondo pensione) e strumenti non negoziati in mercati regolamentati (massimo 30% del disponibilità complessive del fondo pensione); per poi far rientrare nella categoria degli strumenti negoziati (prescindendo però dall’effettiva quotazione) anche gli OICR armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE (“OICVM”) e i depositi bancari, mentre nella categoria degli strumenti non quotati verrebbero ricondotti, come anticipato, gli OICR alternativi (FIA).

In altri termini il DM 166/2014 individuerebbe due macro-classi di investimenti: (i) una prima composta da attivi prontamente liquidabili e la cui affidabilità deriverebbe dallo status di emittente quotato e (ii) una seconda composta da asset di non pronto smobilizzo e da quote di fondi alternativi nei limiti consentiti dallo stesso DM 166/2014. A tale ultima macro categoria occorrerà dunque riferirsi nel valutare la possibilità di porre in essere singoli investimenti c.d. alternativi.

Alcune riflessioni più di dettaglio necessitano di essere svolte con riguardo alla possibilità di investimento da parte di fondi pensione in organismi di investimento collettivo del risparmio.

Il rischio che tali investimenti possano rappresentare uno schermo per superare le limitazioni e i vincoli all’impiego delle risorse dei fondi pensione, ha indotto il regolatore e le Autorità di vigilanza, nel corso degli anni, a porre in essere e implementare specifiche forme di tutela e presidi.

L’approccio del DM 703/1996 è stato quello di consentire l’investimento in fondi d’investimento “affidabili” e con strutture chiare e lineari: nello specifico in OICVM disciplinati dal diritto italiano o autorizzati all’offerta in Italia nonché in fondi chiusi entro determinati limiti. La COVIP con comunicazione del 2009 richiedeva poi ai fondi pensione di assicurarsi che la politica di investimento del fondo target prescelto fosse coerente con la politica e i limiti di investimento applicabili in caso di investimento diretto da parte del medesimo fondo pensione (in applicazione di un generale principio di “look through”).

Con l’emanazione del DM 166/2014 le disposizioni circa gli investimenti dei fondi pensione in OICR hanno assunto connotati più puntuali e sono stati rivisti anche alla luce della Direttiva AIFMD. Allo stesso tempo anche il principio del look through sembrerebbe aver trovato espressa definizione regolamentare.

In particolare il comma 4 dell’art. 5 del DM 166/2014 completa le disposizioni sulle tipologie di organismi di investimento ammissibili e detta le condizioni cui è subordinato l’investimento in OICR.

Sempre con riferimento agli investimenti in OICR, è opportuno sottolineare, infine, come il DM 166/2014 abbia previsto una deroga espresse ai limiti di concentrazione proprio. In tal senso, il DM 166/2014 all’articolo 5, comma 3 stabilisce che i limiti di concentrazione per singolo emittente e per gruppo non trovano applicazione nel caso di investimenti in quote o azioni di OICVM, FIA italiani diversi da quelli riservati, FIA UE e non UE autorizzati alla commercializzazione in Italia ai sensi dell’articolo 44, comma 5, del Testo Unico della Finanza.

A completamento delle previsioni in materia di investimenti dei fondi pensione in OICR rilevano ulteriori previsioni volte ad assicurare una più ampia consapevolezza in capo al fondo pensione circa l’opportunità di investire in OICR. In particolare il fondo pensione sarà tenuto ai sensi del DM 166/2014 a motivare una la scelta di investire in OICR avendo riguardo sia alle caratteristiche dimensionali del fondo che alla politica di investimento adottata, evidenziando come tale investimento debba corrispondere a criteri di efficienza ed efficacia.

Con riferimento al principio di look through, il DM 166/2014 richiede ai fondi pensione di assicurarsi che la politica di investimento degli OICR sia compatibile con quella del fondo pensione e nello specifico di essere in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel DM 166/2014 per il portafoglio nel suo complesso; è infine richiesto di accertare che l’investimento in OICR non sia potenzialmente in grado di generare una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri di riferimento scelti dal fondo pensione. Quale condizione di natura genarle è inoltre richiesto che l’investimento in OICR non dia luogo a oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal fondo pensione e comunicati agli aderenti.

Quanto precede appare sufficiente per notare come le previsioni relative agli investimenti in OICR rappresentino uno degli elementi di maggiore novità della nuova disciplina.

Pur non potendo non rilevare la frammentarietà di tali previsioni nel corpo del DM 166/2014 oltre che la poca chiarezza di talune espressioni utilizzate, va valutato positivamente sforzo di tale nuova regolamentazione nel cercare di cogliere i benefici derivanti dall’implementazione della Direttiva AIFM, che mira a migliorare le regole di condotta, trasparenza e in generale di vigilanza applicabili ai gestori che offrono e strutturano organismi di investimento alternativi.

Alla Direttiva AIFM va riconosciuto, tra le altre cose, il merito di favorire una più ampia offerta di prodotti tendenti ad una maggiore personalizzazione (ad es. in tema di governance e/o di diritti degli investitori) che, pertanto, potrebbero risultare idonei per rispondere alle esigenze degli investitori più sofisticati e attenti, tra i quali potrebbero rientrare anche i fondi pensione.

Alcune perplessità circa l’effettiva possibilità di poter beneficiare appieno dell’investimento in OICR per veicolare l’eventuale componente di investimenti alternativi permarrebbero tuttavia in relazione alla formulazione dei limiti di concentrazione anche tenuto conto della necessità di applicare gli stessi a livello di singolo comparto del fondo pensione. L’articolo 5, comma 9 del DM 166/2014 richiede, infatti, che laddove il fondo pensione sia strutturato in una pluralità di comparti, i limiti e i criteri di investimento (incluso dunque il limite 20% delle disponibilità complessive del fondo pensione e del 25% del valore del FIA) trovino applicazione in relazione alle disponibilità del singolo comparto. In tal senso, alcune ulteriori limitazioni potrebbero di fatto sorgere nel caso di investimenti in fondi alternativi da parte di fondi pensione o comparti con patrimoni esigui. Allo stesso tempo i limiti di concentrazione potrebbero essere d’ostacolo nell’investimento in fondi alternativi che non beneficerebbero dell’esenzione di cui all’articolo 5, comma 3, del DM 166/2014.

Con riferimento all’operatività in derivati ci si limiterà in questa sede ad osservare come la nuova regolamentazione prevista dal DM 166/2014, consenta ai fondi pensione di investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari derivati “per finalità di riduzione del rischio e di efficiente gestione”. Tale espressione lascerebbe dunque margini operativi più ampi rispetto alla precedente formulazione del DM 703/1996 che, di fatto, circoscriveva l’operatività in derivati alle sole operazioni indicate dal medesimo decreto aventi finalità di copertura.

L’utilizzo di derivati alla luce del nuovo DM 166/2014 dovrà, ad ogni modo, essere adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.

Con particolare riferimento all’utilizzo di derivati OTC, il DM 166/2014 prevede che il fondo pensione valuti in ogni momento tutti i rischi connessi con l’operatività in derivati e monitori costantemente l’esposizione generata da tali operazioni, stabilendo che i derivati non possono generare un’esposizione al rischio finanziario superiore a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato. Permane, invece, il divieto di vendite allo scoperto e di operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto.

L’aver ripercorso le diverse disposizioni del DM 166/2014 in tema di investimenti alternativi consente di apprezzare lo sforzo del regolatore nel cercare di creare una base regolamentare comune entro cui i fondi pensione possano sviluppare politiche di investimento contraddistinte da una maggiore flessibilità e strategie di portafoglio ottimali in termini di rischio/rendimento.

Si è avuto anche modo di osservare come l’adozione di un approccio meno rigido e restrittivo abbia quale necessaria contropartita quella di richiedere l’implementazione e il rafforzamento dei presidi organizzativi e di controllo. Disporre di professionalità e risorse così come di mezzi, strumenti e procedure atte a garantire l’effettiva conoscenza e gestione dei rischi inerenti gli investimenti rappresenterebbe, come già accennato, condizione imprescindibile della nuova regolamentazione per il passaggio ad un approccio “qualitativo” comunque capace di assicurare una sana e prudente gestione di ciascun fondo pensione nell’interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni previdenziali.

Ciò posto, una prima valutazione circa l’efficacia delle soluzioni adottate dal DM 166/2014 rispetto agli obiettivi prefissati potrà essere effettuata solo al termine dell’anno previsto dalla disciplina transitoria e alla luce degli sforzi che i fondi pensione sapranno compiere per ripensare la propria organizzazione e governance, i processi decisionali nonché i rapporti con eventuali gestori esterni.

Per far ciò sarà quindi necessario rivedere procedure, regolamenti del fondo, convenzioni di gestione e qualsiasi documento utile alla luce di quanto richiesto dalla nuova regolamentazione. Quanto maggiore sarà il coinvolgimento dei fondi pensione nella gestione delle risorse, tanto più gli strumenti di self regulation che il fondo pensione intenderà implementare dovranno risultare idonei a definire e individuare internamente compiti e responsabilità in linea con le attese del DM 166/2014.

Al riguardo, va osservato come il DM 166/2014 in più passaggi richieda che le scelte legate agli investimenti siano adeguatamente motivate da parte del fondo pensione, sebbene non precisi in concreto le relative modalità. Sembrerebbe esservi dunque discrezionalità circa le forme più idonee da adottare in relazione alla struttura organizzativa del fondo e alle specifiche modalità tecniche di gestione delle risorse finanziarie implementate.

Allo stesso tempo, ampio margine discrezionale è lasciato al fondo pensione che intende ricorrere ad un gestore esterno nel definire le modifiche e le integrazioni alle relative convenzioni necessarie in un’ottica di adeguamento al nuovo regolamento.

Da ultimo, occorre ricordare come previsioni analoghe a quelle previste dal DM 166/2014 per la gestione delle risorse dei fondi pensione siano state proposte anche in relazione agli investimenti delle risorse finanziarie degli Enti previdenziali privatizzati e di quelli privati. Anche in tal caso, acquisirà importanza centrale la capacità di tali soggetti di dare rilievo e implementare l capacità gestionali, di controllo e ai relativi processi decisionali in particolar modo nell’ipotesi di investimenti di tipo alternativo.

Prestazioni e Anticipazioni

La prestazione tipica di un fondo pensione è l’erogazione di una rendita (pensione) all’iscritto a partire dal momento del pensionamento. La rendita è di prassi di tipo vitalizio, cioè calcolata al momento dell’erogazione e pagata finché l’aderente è in vita, a prescindere dall’eventuale esaurimento del capitale. È comunque consentita la facoltà di optare per una liquidazione in capitale (soluzione unica) per un importo che non ecceda il 50% del montante finale accumulato. In alcuni casi specifici (ad esempio montante finale non significativo, rendita ottenibile dal 75% del montante minore della metà della pensione sociale) è consentita una liquidazione del 100% in capitale.

Per garantire flessibilità al sistema sono previste ulteriori forme di anticipazioni che scattano al verificarsi di precisi eventi o di esigenze che possono verificarsi negli anni di permanenza nel fondo pensione:

  • in caso di acquisto di prima casa per sé o per i figli o per ristrutturazioni (dopo 8 anni di partecipazione), ovvero per spese mediche straordinarie (in qualsiasi momento) può essere richiesto un anticipo fino al 75% di quanto accumulato;
  • è possibile chiedere un’anticipazione sino al 30% per ulteriori esigenze senza obbligo di motivazione (dopo 8 anni di partecipazione)

Trasferimento

Prima del pensionamento, le quote sono trasferibili solamente da un fondo pensione a un altro (dopo due anni di partecipazione allo stesso fondo), a favore dello stesso beneficiario, non sono trasferibili all’INPS né ad altre persone.

Riscatto parziale o totale

Il D. Lgs. n. 252/2005 introduce e disciplina il riscatto parziale o totale dei fondi pensione. Ai sensi del decreto infatti devono essere previste forme e modalità. Prima del decreto, non era obbligatoria alcuna forma di riscatto.

  • in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione (es. licenziamento o dimissioni dall’azienda) l’importo maturato può essere riscattato o trasferito ad altro fondo pensione; il riscatto e il trasferimento di quote si escludono a vicenda. In altre parole, se si opta per il riscatto, e si trova un altro impiego con lo stesso o diverso fondo di categoria, non si può reintegrare la quota maturata nel precedente impiego e si perde l’anzianità di iscrizione.
  • In caso di inoccupazione il capitale può essere parzialmente (dopo 12 mesi) o totalmente (dopo 48 mesi) riscattato;
  • in caso di morte o invalidità permanente dell’iscritto l’importo maturato può essere riscattato. In caso di decesso dagli eredi legittimi oppure, se indicato, dal beneficiario indicato dall’iscritto.

Reversibilità del trattamento pensionistico

La legge italiana non prevede la reversibilità obbligatoria della pensione complementare in caso di decesso del coniuge.

La reversibilità della pensione è prevista dal cosiddetto “diritto della vedova”, introdotta negli anni ottanta, ma vale solamente per la pensione INPS e delle Casse delle associazioni professionali e artigiani.

Per la previdenza complementare, la reversibilità del trattamento previdenziale risulta essere al 100% anziché al 60% come per l’INPS. Non è un diritto dei sottoscrittori, ma un’opzione che si paga in termini di una rendita minore al momento della pensione e/o maggiori contributi previdenziali. In questo caso la rendita vitalizia è calcolata sia sull’aderente che sulla persona da lui designata (es. coniuge) e continua ad essere pagata finché uno dei due è in vita.

In base al D. Lgs. n. 252 del 2005, è invece previsto il riscatto totale delle posizioni maturate a favore di eredi legittimi o testamentari e beneficiari designati, in caso di decesso dell’iscritto prima del pensionamento.

Tassazione e agevolazioni

Il legislatore ha previsto che i premi accantonati ai fondi pensione siano deducibili dall’imponibile IRPEF, annualmente fino a un massimo di 5.164,57 euro. Il rendimento dell’investimento in fondi pensione è tassato all’11% fino al 2013 e al 20% dal 2014 per la finanziaria 2015 (tranne la parte investita in titoli di stato tassata al 12,5%). Al momento del pensionamento bisogna distinguere il capitale versato e i rendimenti maturati. I rendimenti sono esenti, perché già tassati anno per anno; il capitale è imponibile, solamente per la parte dedotta, con un’aliquota massima del 15%, tale aliquota viene ridotta dello 0,3% per ogni anno di contribuzione oltre il quindicesimo fino al minimo del 9% (35 anni di contribuzione). Anche il TFR viene tassato con questa aliquota (15% -9%), inferiore a quella applicata in caso di TFR “lasciato in azienda” (minimo 23%).

Tipologia

Secondo la normativa prevista dalla legislazione italiana (decreto legislativo n. 252/2005), chi vuole una pensione integrativa può scegliere di aderire a un fondo, negoziale o aperto, o di sottoscrivere un PIP (acronimo di Piano Previdenziale Individuale) che è una vera e propria polizza assicurativa, pur potendo utilizzare la denominazione fondo pensione

  • Fondo pensione a contribuzione definita: è certa l’entità dei contributi, che è periodica e costante, ma non è certa l’entità della prestazione (il rischio cade sull’aderente); l’entità della prestazione dipenderà dalle performance di gestione del fondo.
  • Fondo pensione a prestazione definita: è certa l’entità della prestazione, ma l’entità dei contributi varia a seconda delle esigenze del gestore del fondo con riguardo agli obiettivi che intende perseguire (il rischio grava sul gestore del fondo).

Fondi pensione preesistenti

È la categoria più numerosa ed è formata dai fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, quando entrò in vigore la legge delega in base alla quale fu poi emanato il Decreto lgs. 124/1993. Con DM Economia 62/2007 è stata dettata la disciplina per l’adeguamento alla nuova normativa di sistema introdotta dal Decreto lgs. 252/2005. Sono denominati “fondi pensione preesistenti autonomi” quelli dotati di soggettività giuridica.

Esempi tra quelli iscritti all’albo sono: il Fondo Pensione per i Dipendenti IBM, il Fondo Pensioni Dipendenti DOW, il Fondo Pensione delle Società Esercizi Aeroportuali – FONSEA.

Sono invece denominati fondi pensione preesistenti interni quelli costituiti come poste di bilancio o patrimonio di destinazione delle imprese – banche, imprese di assicurazione e società non finanziarie – presso cui sono occupati i destinatari dei fondi stessi. Il Decreto lgs. 252/2005 ha trasferito alla COVIP la vigilanza sui fondi interni bancari e assicurativi, in precedenza sottoposti rispettivamente alla supervisione della Banca d’Italia e dell’ISVAP.
Esempi tra quelli iscritti all’albo sono il Fondo di Previdenza tra i dipendenti SARAS, il Fondo Pensioni Integrative a favore dei dipendenti della RAI.

Fondi negoziali

I fondi pensione negoziali, detti anche fondi ad ambito definito o fondi chiusi, sono istituiti sulla base di accordi tra le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali di settori specifici: l’adesione a questi fondi è riservata a specifiche categorie di lavoratori. Ad esempio, i fondi pensione negoziali dei lavoratori metalmeccanici sono Fondapi e Cometa, per i lavoratori del settore chimico sono Fondapi e Fonchim.

Fondo aperto

I fondi aperti sono creati e gestiti da banche, assicurazioni, Sgr e Sim e poi collocati presso il pubblico, sia in forma individuale, sia in forma collettiva nel caso il datore di lavoro scelga di aderirvi in accordo con i lavoratori.

PIP[

I Piani Individuali Pensionistici (PIP), anche detti Forme Individuali Pensionistiche (FIP) sono strumenti previdenziali che consentono, al pari dei fondi pensione, di erogare prestazioni integrative di natura pensionistica rispetto a quelle del sistema pubblico. La differenza con i fondi pensione sta nel fatto che l’adesione ai PIP è a carattere individuale e ciò comporta dei vantaggi come la possibilità di interrompere, e poi eventualmente riprendere, il versamento dei premi prestabiliti senza che il contratto si interrompa o venga penalizzato.

Chiunque può aderire ai PIP, anche casalinghe e studenti che non hanno posizioni previdenziali aperte con il sistema pubblico.

Le condizioni contrattuali sono uguali per tutti i contratti emessi dalle varie compagnie assicurative e si differenziano tra loro per i costi (caricamento, minimo trattenuto, eccetera) e dal tipo di rendimento. Un utile strumento per confrontare tali aspetti è un comparatore di assicurazioni.

Attraverso un PIP il lavoratore può anche decidere di versare il TFR, optando in questo caso di non lasciarlo in azienda. Ciò non incide, però, sulla volontarietà degli altri versamenti che possono essere variati o interrotti annualmente dal contraente: non esiste, infatti, alcun obbligo di effettuare un conferimento fisso ogni anno.

Le somme di denaro versate possono essere prelevate in anticipo, secondo quanto prescritto dalla legge, vedi i paragrafi “Prestazioni e anticipazioni” e “Riscatto parziale o totale”

Il rischio

Il patrimonio del fondo pensione è separato ed autonomo da quello della società istitutrice.

La destinazione del TFR a forme pensionistiche complementari è soggetta a un triplice rischio di insolvenza:

  • insolvenza del soggetto depositario dei fondi;
  • insolvenza del soggetto che emette le quote del fondo;
  • insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari in cui le somme sono investite.

I rischi di insolvenza o di fallimento non possono essere oggetto di copertura assicurativa.

In assenza di un fondo di garanzia che possa intervenire, in questi casi, i sottoscrittori restano privi di pensione.

La legge non obbliga la previdenza complementare a garantire né gli interessi né il capitale versato.

Relazione rischio/rendimento

Investimenti a basso rischio comportano però anche rendimenti più contenuti. L’investitore, in ipotesi di razionalità, si attende il rendimento di un’obbligazione di eguale durata, pari alla vita residua che decorre dall’anno del versamento a quello della pensione, maggiorato per ripagare le componenti di rischio e altri aspetti che ha un fondo pensione, e che un’obbligazione non ha:

  • rischio di investimento: se il fondo non garantisce capitale e interessi, il rendimento deve incorporare un premio di rischio (ed essere maggiore dell’interesse risk-free);
  • capitalizzazione composta degli interessi: l’obbligazione eroga ogni anno una cedola e tali interessi possono essere reinvestiti, mentre un fondo non paga alcun flusso di denaro al sottoscrittore fino all’età pensionabile. L’interesse dovrebbe quindi essere (strettamente) maggiore della cedola annua di un’obbligazione.
  • profitto atteso dalla vendita: è rilevante non solo il prezzo di vendita, ma anche la facilità di cessione di uno strumento finanziario. Il profitto atteso è il prodotto di prezzo di vendita e probabilità. Il prezzo di un’obbligazione è calcolato con una formula matematica che dipende dalla durata e dall’interesse (che sono noti), e lo strumento ha un ampio mercato secondario in cui è semplice trovare una controparte per la compravendita.

Norme di tutela

Al fine di garantire la natura previdenziale dell’investimento la normativa ha stabilito una serie di norme di tutela:

  • obbligo di individuazione dei gestori in base a una selezione pubblica condotta con criteri determinati dall’autorità di vigilanza;
  • obbligo di individuazione di una banca depositaria presso la quale deve essere depositato il patrimonio (liquidità e titoli);
  • indicazione dei criteri e dei vincoli agli investimenti;
  • imposizione di regole di gestione dei conflitti di interesse;
  • compiti di ispezione e controllo affidati all’autorità di vigilanza (Covip).

Il Consiglio di Amministrazione del fondo gode in questo senso di ampia autonomia gestionale: a esso è delegata la scelta della banca depositaria e della società di gestione, la disciplina del conflitto di interesse e dell’eventuale adozione di codici etici.

La legislazione vigente non vieta in modo esplicito di indirizzare i capitali del fondo pensione nelle aziende di proprietà dei datori di lavoro che appartengono al CdA del fondo stesso; non vieta in secondo luogo l’accumulo di cariche in contrasto con la gestione del fondo, come la partecipazione a CdA di società speculative, se non concorrenti del fondo stesso.

Gli obblighi di trasparenza e informazione si riferiscono ai criteri di scelta adottati per gli investimenti, nomine dei consiglieri, banca depositaria e società di gestione, ma non al merito delle scelte effettivamente compiute.

Il fondo pensione dovrebbe intraprendere investimenti a basso rischio, che garantiscono un interesse e, soprattutto, il capitale investito. Diversamente, il fondo rischia l’insolvenza, di non poter erogare la pensione, e restituire ai sottoscrittori quanto versato (l’equivalente dei “contributi” di una pensione integrativa).

La normativa italiana norma gli investimenti consentiti ai fondi pensione: decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166 (il “Decreto 166”), attuativo dell’articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse.

Nel mondo

Italia

In Italia i fondi pensione non hanno ancora avuto un grande sviluppo, probabilmente perché finora la copertura del sistema previdenziale pubblico è stata più che buona, e perché i fondi privati non sono a capitale garantito, in particolare in caso di fallimento del fondo stesso, o delle imprese private in cui ha investito il capitale raccolto. Casi simili furono il fallimento di Enron nel 2001 e di quello del fondo pensione dei dipendenti General Motors a Detroit, alla fine del 2008.

In caso di fallimento del datore di lavoro, il TFR è l’unica voce della retribuzione garantita: presso l’INPS esiste un fondo di solidarietà nazionale fra le imprese che interviene a pagare il TFR, in linea di capitale e interessi maturati, ai dipendenti di aziende che non possono onorare gli impegni contratti.

I metalmeccanici rappresentano la categoria di lavoratori più numerosa, e il loro fondo pensione, il fondo Cometa, ha la maggiore raccolta di capitali, pari a 12,17 miliardi di euro nel 2020. Nel consiglio di amministrazione del fondo siedono le rappresentanze sindacali e delle aziende, eletti a livello nazionale.

L’utilizzo del TFR

Dopo la riforma del 2005, tutti i lavoratori, sia delle imprese con meno di 15 dipendenti sia di quelle in numero superiore, possono decidere se destinare il 100% del TFR in azienda e farlo gestire all’INPS, oppure a un fondo pensione privato.

Se il lavoratore sceglie di destinare il TFR in azienda, questa lo verserà all’INPS. Il lavoratore si rivolge all’azienda per l’incasso, la rivalutazione e l’anticipazione del TFR, mentre l’azienda si rivarrà delle medesime somme presso l’INPS. Il lavoratore si rivolge direttamente all’INPS nel solo caso di insolvenza o fallimento del proprio datore di lavoro.

La regola del silenzio-assenso impone che i lavoratori che non restituiscono apposito modulo firmato alle Risorse Umane entro 6 mesi dall’assunzione, subiscano la destinazione del TFR ai fondi pensione. Se è presente, la destinazione avviene al fondo di categoria; diversamente a un fondo aperto scelto dall’azienda.

Il modulo per la scelta della destinazione del TFR è lo stesso, indipendentemente dalla dimensione dell’azienda. Per chi opta per una destinazione in azienda si continua ad applicare la disciplina del codice Civile, art. 2120, prevista per il TFR.

Chi opta per l’azienda, può successivamente destinare il TFR a fondi privati; viceversa, la scelta del fondo pensione non è reversibile, cioè non permette successivamente di riportare il TFR in azienda. Scelto un fondo pensione, è possibile cambiare la destinazione a diverso fondo aperto o al fondo di categoria.

Anche se già da diversi anni un lavoratore dipendente del settore privato ha mantenuto il suo TFR in azienda, può in ogni momento decidere di destinare alla previdenza complementare le quote di TFR che maturano successivamente alla scelta. Le quote di TFR pregresso alla scelta e contabilizzate presso il datore di lavoro possono essere trasferite a previdenza complementare anche sulla base di un accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro, quindi non è condizione necessaria che tale possibilità sia espressamente prevista dallo statuto o dal regolamento del fondo pensione. Le quote di TFR pregresso che possono essere destinate al fondo pensione secondo tali modalità ed in esenzione fiscale sono esclusivamente quelle maturate entro il 31 dicembre 2006 e non riguardano quindi il periodo di destinazione di tale accantonamento al Fondo di Tesoreria INPS, che avviene invece dal 1º gennaio 2007 in poi (cfr. circolare Agenzia Entrate 70/E dicembre 2007, risposta Covip maggio 2009 e comma 7-bis art. 23 d.lgs. n. 252/05).

Il citato d.lgs. n. 252 del 2005 all’art. 10 prevede misure compensative per le imprese, come la detassazione del TFR versato ai fondi pensione contributi aggiuntivi da parte dello Stato. Misure di detassazione esistono già per il TFR versato all’INPS, mentre lo Stato non versa a questo alcuna quota. Se è destinato al fondo pensione, il datore di lavoro versa il 4% della retribuzione lorda annua, il lavoratore il 2%. Se destinato all’INPS, ossia in azienda, il lavoratore versa il 9% e il datore il 20%. Il decreto legislativo del 2005 prevede per il datore di lavoro di detrarre fino al 4% di quanto versato al fondo pensione; il TFR versato all’INPS o in azienda è un costo, che si detrae interamente dal reddito imponibile.

In cambio del contributo al fondo pensione, misure compensative del d.lgs. 252/2005 esonerano il datore dall’obbligo di versare somme al fondo di garanzia, gestito da INPS, per cui la rendita del fondo pensione non è a capitale e interesse garantito, salvo diversa tutela prevista nello Statuto del fondo pensione.

La normativa (comma 5) prevede di verificare la compatibilità di queste azioni con la giurisprudenza comunitaria.

Esse potrebbero rappresentare una fattispecie di “aiuto di Stato” a fondi privati italiani. Un provvedimento simile ha impatti diversi per i fondi aperti, che configurano un trasferimento da Stato a imprese private, e per i fondi di categoria, privi di fini di lucro, così come l’INPS.

Il trasferimento di quote o la detassazione nei confronti di un ente pubblico può essere valutata come una distorsione della libera concorrenza e del libero mercato, essendo il fondo gestito dall’INPS in alternativa alle forme di previdenza complementare. Tuttavia, l’Ente previdenziale sostiene maggiori oneri di pubblica utilità, derivanti dalla rivalutazione obbligatoria e dagli accantonamenti al Fondo di Garanzia del capitale, obblighi assenti per i fondi pensione e che richiedono una maggiore copertura.

Rispetto al TFR non sussistono obblighi di garanzia del capitale e dell’interesse in capo ai fondi pensione analoghi a quelli previsti per la destinazione in azienda. Similmente alla destinazione in azienda, la norma (art. 8) prevede l’anticipazione di quanto versato ai fondi pensione fino al 75% dopo otto anni dalla prima sottoscrizione per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa per sé o per i propri figli o anche se prima degli otto anni per spese sanitarie gravi e straordinarie. Gli otto anni hanno decorrenza dalla prima adesione a un fondo pensione quindi anche in caso di trasferimento ad altro fondo l’anzianità non si perde.

Dei 43 fondi negoziali esistenti in Italia, 38 sono rivolti ai lavoratori dipendenti e 5 ai lavoratori autonomi. Dei 38 rivolti ai lavoratori dipendenti 10 sono fondi aziendali e di gruppo, mentre 28 sono fondi di categoria.

La gestione dei singoli fondi è demandata a un consiglio di amministrazione paritetico al 50% designato dagli imprenditori e al 50% dai lavoratori “associati” (CGIL-CISL-UIL di categoria). La percentuale designata dai lavoratori viene nella maggioranza dei casi eletta con liste prestabilite dai sindacati, e quindi nel CdA entrano i rappresentanti dei sindacati di categoria.

Fallimenti

Nel biennio 2006-2007 sono avvenuti i primi fallimenti di fondi pensione integrativi in Italia: Cassa IBI e Carlo Felice di Genova. Il fondo Comit è stato posto il liquidazione volontaria per la riorganizzazione dei fondi del gruppo Intesa.

Ai fondi pensione si applica la disciplina dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento. Non sono previste garanzie o risarcimenti.

Secondo il diritto fallimentare, i dipendenti sono creditori privilegiati del datore di lavoro, per le retribuzioni arretrate e per la liquidazione. Nei confronti di un fondo pensione, interno all’azienda, o di categoria, non vantano particolari diritti che li inseriscono ai primi posti nella lista di creditori da risarcire.

Written by sistemielettorali

6 aprile 2021 at 13:27

Pubblicato su pensione

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CONSOB OSCURA 6 SITI INTERNET ABUSIVI

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Consob ha ordinato l’oscuramento di nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione finanziaria abusiva e 1 sito mediante il quale viene svolta un’offerta di prodotti finanziari in mancanza di prospetto informativo.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, art. 36, comma 2-terdecies), relativamente all’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi, nonché del potere introdotto dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020 (art. 4, comma 3-bis), riguardo all’oscuramento del sito mediante il quale è posta in essere l’offerta abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

– Nab Europe Limited (sito internet www.nabconsulting.eu);

– Swiss Management Corporation Ltd (sito internet https://fx24.one);

– “Expertsystemsfx (sito internet client.expertsystemsfx.com);

– “FXOptexGroups” e “FxOptexGroup” (sito internet https://fxoptexgroups.com e relativa pagina https://client.fxoptexgroups.com);

– “Italiano Invest” (sito internet www.italianoinvest.com);

– QubitTech Corporation (sito internet http://www.qubittech.dev).

Sale, così, a 391 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito http://www.consob.it.

Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

Written by sistemielettorali

26 febbraio 2021 at 14:33

Pubblicato su Attualità, Frodi

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Ultimi warnings della CONSOB

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LATEST WARNINGS

  • 22 feb 2021Consob warning on Empirecfd Limited (www.empirecfd.com, page https://crm.empirecfd.com) – Empire Capital LLC (https://27proquote.com) – Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.io) – HB Enterprises OU and Fina Holding Incorporated (www.forexone.co, page https://client.forexone.co)
    Consob has ordered the black-out of 4 new websites that offer financial services illegally.The commission availed itself of the new powers resulting from the “Decreto Crescita” (“Growth Decree”; Law no. 58 of 28 June 2019, article 36, paragraph 2-terdecies), on the basis of which Consob can order internet service providers to block access from Italy to websites offering financial services without the proper authorization.Below are the sites Consob has ordered to be blacked out:
    – Empirecfd Limited (website www.empirecfd.com – and its page https://crm.empirecfd.com);
    – Empire Capital LLC (website https://27proquote.com);
    – Kiqiwk Holdings Intl Limited (website http://www.solutionsmarkets.io);
    – HB Enterprises OU and Fina Holding Incorporated (website www.forexone.co and its page https://client.forexone.co).

    The number of sites blacked out since July 2019, when Consob got the power to order that the websites of fraudulent financial intermediaries be blacked out, has thus risen to 385.The measures adopted by Consob can be consulted on the website http://www.consob.it.The black-out of these websites by internet service providers operating on Italian territory is ongoing. For technical reasons, it can take several days for the black-out to come into effect.Consob draws investors’ attention to the importance of adopting the greatest diligence in order to make informed investment choices, adopting common sense behaviours, essential to safeguard their savings: these include, for websites that offer financial services, checking in advance that the operator with whom they are investing is authorised, and, for offers of financial products, that a prospectus has been published.To this end, CONSOB would remind that on the website http://www.consob.it there is a section on the homepage “Be aware of fraud!”, providing useful information to warn investors against financially abusive initiatives.* * *Consob has ordered the same subjects to cease the violation of Article 18 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, pursuant to article 7-octies, letter b) of the same legislative decree:– Empirecfd Limited through the website www.empirecfd.com and its page https://crm.empirecfd.com (resolution no. 21726 of 18 February 2021);- Empire Capital Llc through the website https://27proquote.com (resolution no. 21725 of 18 February 2021);- Kiqiwk Holdings Intl Limited through the website http://www.solutionsmarkets.io (resolution no. 21728 of 18 February 2021);- HB Enterprises OU and Fina Holding Incorporated through the website http://www.forexone.co and its page https://client.forexone.co (resolution no. 21727 of 18 February 2021).(Published in “Consob Informa” no. 7/2021 – 22 February 2021)

  • 22 feb 2021
    The supervisory authorities of United Kingdom (Financial Conduct Authority – FCA), Hong Kong (Securities and Futures Commission – SFC), Spain (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV), Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), Poland (Polish Financial Supervision Authority – KNF), British Columbia (British Columbia Securities Commission – BCSC), Ireland (Central Bank of Ireland – CBI), Switzerland (Swiss Financial Market Supervisory Authority – FINMA), Cyprus (Cyprus Securities and Exchange Commission – CYSEC) report companies and websites that are offering investment, financial and insurance services without the required authorisations.Reported by the FCA:
    • Infinity Financial Services (Tel: 0208 638 5353), clone of a licensed company;
    • Itrade Invest (https://itrade-invest.com);
    • House Claim Expert ( https://houseclaimexpert.co.uk);
    • WDC Markets ( www.wdcmarkets.com);
    • Financial Resident ( www.financialresident.com);
    • Sports Index (https://www.sportsindex.online);
    • Finetero Trading Ltd (www.finetero.com);
    • Instaloan Ltd (email: Samanthawoodcock1990@gmail.com), clone of a licensed company;
    • Same Day Cash Loan Limited / Same Day Finance Limited / Same Day UK Limited (email: unsecuredandsecuredloans@gmail.com, uklenderteam@gmail.com, customerserviceloandepartment@gmail.com, loanforbadcreditcustomer@gmail.com), clone of a licensed company;
    • Phemex (https://phemex.com);
    • Fidel Asset Limited (www.fidelity-assetltd.com), clone of a licensed company;
    • Octafx / Octa Markets Incorporated (www.octafx.com);
    • Trade Toss (www.tradetoss.com);
    • TutorCare Limited (www.tutorcare.co.uk);
    • Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold (www.wealthnation.tv, http://www.wealthnation.net, http://www.wealthmentorgold.com, Facebook: http://www.facebook.com/wealthnation.tv, Instagram: http://www.instagram.com/wealthnation.tv);
    • WDC Markets (www.wdcmarkets.com). Previously reported by the New Zealand supervisory authority, the FMA (see “Consob Informa” No. 26/2020) and by the Spanish supervisory authority, the CNMV (see “Consob Informa” No. 14/2020);
    • House Claim Expert (https://houseclaimexpert.co.uk);
    • Itrade Invest (https://itrade-invest.com);
    • Comparison.Co.UK (www.investor-comparison.co.uk);
    • Fixed Market Review (www.fixedmarketreview.com);
    • Compare Your Way (www.compareyourway.co.uk);
    • UK Bond Market (www.ukbondmarket.com);
    • Investmentadvisor (www. investmentadvisor-uk.com);
    • Solutions Capital G.P. LLC (www.solutions-capitalgpllc.com);
    • Bond Investments Uk (www.bondinvestmentsuk.best);
    • Blue Chip Compare (www.bluechipcompare.com);
    • Grahamalpha (www.grahamalpha.com);
    • Fino Capital (https://finocapital.io);
    • Wyelands Bank (https://wyelands.online; http://wyelands.eonlnbn.com; http://www.wyelandsbkinternational.ga; http://www.wye.onln.co.uk; http://www.wye.ionlbs.com), clone of a licensed company;
    • GFX Royal ( https://www.gfxroyal.com);
    • Ark Management (https://www.arkmanagment.com);
    • TradersPros / ND Corp Limited (https://traderspros.com);
    • Financial Services Redress (Uk) Ltd (email: cassessors@yandex.com);
    • Top Bond Invest (www.topbondinvest.com);
    • Finding Investments For You (www.findinginvestmentsforyou.co.uk, http://www.searchforukinvestments.com);
    • New Bond Deals (www.new-bonddeals.com, http://www.new-bond-deals.com);
    • Bonds-invest.com (www. bonds-invest.com);
    • Find-your-investment.com (www.find-your-investment.com);
    • United Asset Finance Ltd (www.united-asset-finance.com), clone of a licensed company;
    • Bond Advisor (www.bond-advisor.com);
    • The National Investment Guide (www.nationalinvestmentguide.com);
    • Good investment advisor group (https://www.giadvisors.uk);
    • United Asset Finance Ltd (www.united-asset-finance.com), clone of a licensed company;
    • Bit Trading / ABA Exchange (www.bit-trading.com; http://www.crypto-ecm.com);
    • Payday Zoo (www.paydayzoo.co.uk);
    • Finance and Service Limited (email: financeandserviceslimited@gmail.com);
    • PrimoTrade (https://primotrade.co);
    • IroneFX (https://www.ironefx.com);
    • Comparebondrates.com (www.comparebondrates.com);
    • Republicloans / Republic Loans (www.republicloans.co.uk);
    • ChaseBis Limited (https://chasebis.online), clone of a licensed company;
    • Oracle Legal Ltd (tel.: 07554 688513; 07234875045; 01618187931; 0785678424; 0785676918; 01618187833).Reported by the SFC:
    • Ciplo Partners Private Equity (www.ciplopartners.com);
    • Banc de Luxembourg (www.bancdeluxembourg.com);
    • Obeche Luxembourg / Obeche (www.obeche-invest.com);
    • http://www.access-sa.net.Reported by the KNF:
    • Finco Group/ Finco Kredit (http://www.fincokredit.com), clone of a licensed intermediary;
    • Swift Finances / Swift Finance UK (www.swiftfinances.co.uk), clone of a licensed intermediary.Reported by FINMA:
    • Suisse Commerce Bank (www.suissecommercebank.com);
    • B-S500; BS500 (https://b-s500.com).Reporting by the Cyprus Supervisory Authority (CYSEC):CYSEC informs investors that it has prepared the update of the list of websites through which unauthorised entities are offering investment services. The list is available on the Authority’s website. (Published in “Consob Informs” n. 7/2021 of 22 February 2021)
  • 17 feb 2021Warning on Esma: risks to retail investors of social media-driven share tradingESMA, the EU’s securities markets regulator, has warned savers with a statement that highlights the risks of the online trading decisions carried out as consequence of exchanges of views and informal recommendations shared on the web and the following involvement in trading strategies deliberately made public through social networks (www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-highlights-risks-retail-investors-social-media-driven-share-trading). The issuance of the ESMA statement is part of the European authority’s strategy for the protection of savers and retail investors; it is also linked to recent experiences on US markets, characterized by high price volatility, caused by the sharing of trading information through social media. Without prejudice to the different regulation of both the markets, this dynamic might also occur within the EU financial framework.ESMA, which will continue in its monitoring of the markets for the protection of investors and to favour the integrity of the markets themselves, suggests in any case that operators make use, in their trading decisions, of reliable information, to avoid or, at least, reduce both the risk of both heavy losses due to price volatility and of market abuse.17 February 2021
  • 15 feb 2021Consob warning onSpTrade24 Ltd (www.sptrade24.com) – Directafx Ltd Group e Directafx Limited (www.directafxs.com) – “Gb Trade Fx” (https://gbtradefx.com) – “Globalcfd Ltd” e “D&D Venture Project Ltd” (www.globalcfd.co) – “MarketsCFDs” (https://client.marketcfx.com) – “Itradersfx Ltd” (www.itradersfx.com) – Plus One Ltd (www.marketcfd.com)Consob has ordered the black-out of 7 new websites that offer financial services illegally.The commission availed itself of the new powers resulting from the “Decreto Crescita” (“Growth Decree”; Law no. 58 of 28 June 2019, article 36, paragraph 2-terdecies), on the basis of which Consob can order internet service providers to block access from Italy to websites offering financial services without the proper authorization.Below are the sites Consob has ordered to be blacked out:
    • SpTrade24 Ltd (website http://www.sptrade24.com);
    • Directafx Ltd Group and Directafx Limited (website http://www.directafxs.com);
    • “Gb Trade Fx” (website https://gbtradefx.com);
    • “Globalcfd Ltd” and “D&D Venture Project Ltd” (website http://www.globalcfd.co);
    • “MarketsCFDs” (website https://client.marketcfx.com);
    • “Itradersfx Ltd” (website http://www.itradersfx.com);
    • Plus One Ltd (website http://www.marketcfd.com).The number of sites blacked out since July 2019, when Consob got the power to order that the websites of fraudulent financial intermediaries be blacked out, has thus risen to 381.The measures adopted by Consob can be consulted on the website http://www.consob.it.The black-out of these websites by internet service providers operating on Italian territory is ongoing. For technical reasons, it can take several days for the black-out to come into effect.Consob draws investors’ attention to the importance of adopting the greatest diligence in order to make informed investment choices, adopting common sense behaviours, essential to safeguard their savings: these include, for websites that offer financial services, checking in advance that the operator with whom they are investing is authorised, and, for offers of financial products, that a prospectus has been published.To this end, CONSOB would remind that on the website http://www.consob.it there is a section on the homepage “Be aware of fraud!”, providing useful information to warn investors against financially abusive initiatives.* * *Consob has ordered the same subjects to cease the violation of Article 18 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, pursuant to article 7-octies, letter b) of the same legislative decree:
  • 15 feb 2021Warning on Compare The Bonds – Lead Generation Solutions Ltd – Isa Comparison Uk – Uk Bonds Direct – Comparing Investments – Uk Private Bond – Bond Compare Uk – Jackson Associates Llc – William-Foster International Consultancy Llc – Best-Bonds.co.uk – Investment Advisor – Bondstocks.club – Bondadvisor.co.uk – Knight Bonds – Uk Bond Value – Primecap / Primecap.io – Iforexgain – Cfds Market – Fitrex / Irkasio Holdings Ltd – Cfi HK Group – New Bond Deal – Star Bonds – Compare-investment-options.com – Compareinvestments.uk – Rs Finance (Aust) Limited / Rs Finance Limited – Globalink (Hong Kong) Financial Services Company Limited – http://cnffutures.vip – Gv-Corporate Limited – Spmarket24 / Spmarket24 Ltd – Cmx Market / Newtraders Holdings Ltd – Okuras Global Capital – Lloyds Bank – Revolut-Trade – Barclays Bank – Bank Capital Opportunity Fund – Centre Europe SA – Fxt Brokers – Beurax – Links-Markets – CreditEUBank – Capital Fx – Fxt Brokers – Chhabra Asset Management – Kirther Investment & Trading Inc – Aspen Holding / Next Trade Ltd – Funding Capitale – Loan Finance Offer – Fx Leader – EverydayLoans – Beforex Capital, t/n The Capital Holding CompanyThe supervisory authorities of the United Kingdom (Financial Conduct Authority – FCA), Hong Kong (Securities and Futures Commission – SFC), Spain (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV), Belgium (Financial Services and Markets Authority – FSMA), Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), British Columbia (British Columbia Securities Commission – BCSC), Switzerland (Swiss Financial Market Supervisory Authority – FINMA), Ontario Securities Commission – OSC), Portugal (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM), Ireland (Central Bank of Ireland – CBI) and Quebec (Autorité des Marchés Financiers – AMF) report the companies and websites offering investment, financial and insurance services without the required authorisations.Reported by the FCA:
    • Compare The Bonds (www.comparethebonds.com);
    • Lead Generation Solutions Ltd (www.theinvestmentfinders.co com);
    • Isa Comparison Uk (www.isacomparison-uk.com);
    • Uk Bonds Direct (www.ukbondsdirect.co.uk);
    • Comparing Investments (www.comparing-investments.com);
    • Uk Private Bond (www.ukprivatebond.com; www.nesteggbonds.com);
    • Bond Compare Uk (www.bond-compareuk.com);
    • Jackson Associates Llc (www.jacksonassociates-llc.com);
    • William-Foster International Consultancy Llc (www.williamfosterintlcnslt.com);
    • Best-Bonds.co.uk (www.best-bonds.co.uk);
    • Investment Advisor (www.investment-advisor-uk.com);
    • Bondstocks.club (www.bondstocks.club);
    • Bondadvisor.co.uk (www.bondAdvisor.co.uk);
    • Knight Bonds (www.knight-bonds.com);
    • Uk Bond Value (www.ukbondvalue.com, http://www.Uk-BondValue.com);
    • Primecap / Primecap.io (https://primecap.io);
    • Iforexgain (https://www.iforexgain.com);
    • Cfds Market (www.cfdsmarket.com);
    • Fitrex / Irkasio Holdings Ltd (https://fitrex.eu);
    • Cfi HK Group (http://www.cfihongkong.com), clone of a licensed company;
    • New Bond Deal (www.new-bonddeals.com);
    • Star Bonds (www.star-bonds.com);
    • Compare-investment-options.com (www.compare-investment-options.com);
    • Compareinvestments.uk (www.compareinvestments.uk).Reported by the SFC:
    • Rs Finance (Aust) Limited / Rs Finance Limited (www.rsfinanceltd.com);
    • Globalink (Hong Kong) Financial Services Company Limited (www.gelin.hk);
    • http://cnffutures.vip, clone of the company authorised by the SFC.Reported by the CNMV:
    • Okuras Global Capital (www.okuras-global.capital);
    • Lloyds Bank (e-mail whose addresses end: @lbcmarkets.info’, @lbpsecure.com, @lseclient.com), clone of a licensed banking intermediary;
    • Revolut-Trade (e-mail whose addresses end: @revolut-trade.com), clone of a licensed intermediary;
    • Barclays Bank (e-mail whose address ends: @bb-client.info), clone of a licensed intermediary.Reported by the CSSF:
    • Bank Capital Opportunity Fund (www.bc-opportunityfund.com);
    • Centre Europe SA (www.centreeuropeinvest.com).Reported by the BCSC:
    • Chhabra Asset Management (www.chhabra-asset-management.business.site);
    • Kirther Investment & Trading Inc (www.kirtherinvestment.com).Reported by the CMVM:
    • Aspen Holding / Next Trade Ltd (https://aspenholding.co). Already the recipient of Consob resolution no. 21128 of 31/10/2019. Afterwards, Consob ordered internet service providers to prevent access from Italy to websites through which financial services are offered without due authorisation (see “Consob Informa” no. 38/2019 of 4 November 2019). As well as reported by the KNF (see “Consob Informa” no. 2/2020 of 20 January 2020).Reported by the CBI:
    • Funding Capitale (https://fundingcapitale.org);
    • Loan Finance Offer (www.loanfinanceoffer.com);
    • Fx Leader (https://www.fx-leader.com);
    • EverydayLoans (http://everydayloans-ireland.com), clone of a licensed company;
    • Beforex Capital, t/n The Capital Holding Company (www.capitalholdingfunds.com, http://www.beforexcapital.com), clone of a licensed company.Reporting by the Quebec Supervisory Authority:The Autorité des Marchés Financiers – (AMF – Quebec) warns savers about the very high risks of any type of speculation on the stock market, in particular warns against investment incentives on some internet and social media forums.In recent months, and especially since the beginning of 2021, some discussion forums and social media platforms have urged investments in shares of some companies whose values have recently increased.Speculators encourage inexperienced investors to consider the effects on the values of such shares as an indication of better financial gains or performance and encourage them to invest in such companies.In fact, the stock market values of some companies have recently skyrocketed, such increases in value can be short-lived and decrease as quickly as they have increased. (Published in “Consob Informs” n. 6/2021 of 15 February 2021)
  • 15 feb 2021Warning onDeadline to opt out of the Litigation Class “In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation Case No. 1: 13-cv-7789-LGS”You are informed that the New York District Court (United States District Court – Southern District of New York) has set 17 February 2021 as the deadline to opt out of the Litigation Class “In re Foreign Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation Case No. 1: 13-cv-7789-LGS“, relating to the manipulation by some banks of prices in the American foreign exchange market (FX – Foreign Exchange Market) in violation of sections 1 and 3 of the Sherman Antitrust Act, 15 USC §§ 1,3 and of the Commodity Exchange Act, 7 USC §§ 1 et seq. In the event of opting out, the investor will not be bound by the decisions taken by the Court on the Litigation Class and will not be able to adhere to any settlement agreements relating to it. For any further details, please refer to the website http://www.fxantitrustsettlement.com/CS/index.(Published in “Consob Informs” n. 6/2021 of 15 February 2021)
  • 08 feb 2021Consob warning on4ex7 Ltd (www.4ex7.live) – Octaviotradefx e Galore Pro (https://octaviotradefx.com) – Itm Solutions LLC (https://galore.pro e pagina https://trading.galore.pro) – Finanza-Invest (www.finanza-invest.com) – Billion Forex Ltd (https://billionforex.com) – HBCMarket Ltd e Zentrale Zahlstelle Ltd (www.hbc-marketsfx.com)Consob has ordered the black-out of 6 new websites that offer financial services illegally.The commission availed itself of the new powers resulting from the “Decreto Crescita” (“Growth Decree“; Law no. 58 of 28 June 2019, article 36, paragraph 2-terdecies), on the basis of which Consob can order internet service providers to block access from Italy to websites offering financial services without the proper authorization.Below are the sites Consob has ordered to be blacked out:- 4ex7 Ltd (website www. 4ex7. live);– “Octaviotradefx” and “Galore Pro” (website https://octaviotradefx. com);- Itm Solutions LLC (website https://galore. pro and its page https://trading. galore. pro);– “Finanza-Invest” (website www.finanza-invest.com);– “Billion Forex Ltd” (website https://billionforex.com);- HBCMarket Ltd and Zentrale Zahlstelle Ltd (website www.hbc-marketsfx.com)The number of sites blacked out since July 2019, when Consob got the power to order that the websites of fraudulent financial intermediaries be blacked out, has thus risen to 374.The measures adopted by Consob can be consulted on the website http://www.consob.it.The black-out of these websites by internet service providers operating on Italian territory is ongoing. For technical reasons, it can take several days for the black-out to come into effect.Consob draws investors’ attention to the importance of adopting the greatest diligence in order to make informed investment choices, adopting common sense behaviours, essential to safeguard their savings: these include, for websites that offer financial services, checking in advance that the operator with whom they are investing is authorised, and, for offers of financial products, that a prospectus has been published.To this end, CONSOB would remind that on the website http://www.consob.it there is a section on the homepage “Be aware of fraud!”, providing useful information to warn investors against financially abusive initiatives.* * *Consob also prohibited, pursuant to Article 99, paragraph 1, letter d) of Legislative Decree no. 58 of 1998 (“Consolidated Law on Finance”), the offer to the public residing in Italy of financial products promoted by Arbistar 2.0, Sl through the websites https://arbistar.com and https://app.arbistar.com in violation of art. 94 of the Consolidated Law on Finance (resolution no. 21706 of 3 February 2021). The offering activity had already been suspended with resolution no. 21583 of 11 November 2020 (see “Consob informa” no. 41/2020).* * *Consob has ordered the same subjects to cease the violation of Article 18 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, pursuant to article 7-octies, letter b) of the same legislative decree:
  • 08 feb 2021Warning onWebb Matthews International Financial Services – Help 4 All Homes – Lead Investment Leads Ltd Trading as Investment Comparison Group – Best Bond Rates – Coindaq – Bank and Clients – Copy Trade Capital / Premium Trade Capital – GL Finance / glfinanceukltd.com – Merkell Group / Merkell Tras Group Limited – My Bond Finder – Safe bond – Bond Advisor – Uk Bond Value – Qtrade – Alliance Bernstein – Capital First Finance – Sapia Capital / Sapia Trade – Multi Fund 10 – http://www.fuda-capital.com – CF Global Trading – http://www.gaotengassetmgt.comhttp://www.longrunfinancial.cnhttp://www.xhkdz.cn – Olympus International Limited – http://www.hkkaiser.nethttp://www.huixinqihuo.cc – Fx4lux / Global Pegasus Ltd – Northfintech Trading Services Ltd – Nyc-Capital / Nyccapital Ltd – Capitalfx / Ez2go Ltd – Globalinvestfx – Gt Stox / Bryx Tech LTD – Jc Capital Markets / Jc Capital Ltd – Jp Holdings Ltd / Jp Holding´S Ltd – StockSons – Capital Engineering AD – International Management Brokers EOOD – W1 sp. z o.o.. – Mercury Crypto Invest – Crypto Mine Express – Onward Capital Limited – Litmus Holdings – Investment Management Co. Pty Ltd – Digitex Ltd – JC Capital Markets Ltd – Plain Trading S.A. – BitcoinZie Smart Investment Contract Ltd – Ksgmarketsworld – Xtelus Profit – Condor Finance Corp – Goldchinapro.com – Global Ctb – Cryptofundfx Ltd – Switzerland Private Investment Bank – Bleaxmond – NorthState – My Coin Elite – Live Bit – CMS Trader – FxGlobalTraders – Oplix Capital Advisors SA – Finanzen-Losung – Fiscus Bank – https://sungateinvestment.com – Swedish Trust Wealth Management Inc. – Bridge Capital X – Cash Fx Group S.A. – Green Seeds Marketing Srl – Cronos Ares Partners – Batama Investments Ltd – Belgius Capital – Brock Holdings – Cortez Capital – GreenBridge International – Kasimayari Group – Hepburn Investment – Okuras Global CapitalThe supervisory authorities of the United Kingdom (Financial Conduct Authority – FCA), Hong Kong ( Securities and Futures Commission  SFC), Spain (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV), Luxembourg (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), Bulgaria (Financial Supervision Commission – FSC), Poland (Polish Financial Supervision Authority – KNF), British Columbia (British Columbia Securities Commission – BCSC), Switzerland (Swiss Financial Market Supervisory Authority – FINMA), Ontario (Ontario Securities Commission – OSC), Panama (Superintendencia del Mercado de Valores, Panama – SMV), Romania (Financial Supervisory Authority, Romania – FSA), Quebec (Autorité des Marchés Financiers, Quebec – AMF) and Belgium (Financial Services and Markets Authority – FSMA) report the companies and websites offering investment, financial and insurance services without the required authorisations.Reported by the FCA:
    • Webb Matthews International Financial Services (www.webbmatthews.com);
    • Help 4 All Homes (www.help4allhomes.com);
    • Lead Investment Leads Ltd Trading as Investment Comparison Group (www.bondcsgroup.com);
    • Best Bond Rates (https://www.bestbondrates.uk);
    • Coindaq (www.coindaq.io);
    • Bank and Clients (email: advisor@bankandclients.uk.com), clone of a licensed company; 
    • Copy Trade Capital / Premium Trade Capital (www.copytradecapital.co.uk, https://premiumtradecapital.co.uk);
    • GL Finance / glfinanceukltd.com (www.glfinanceukltd.com), clone of a licensed company;
    • Merkell Group/ Merkell Tras Group Limited (www.merkellgroup.com);
    • My Bond Finder (www.mybondfinder.com);
    • Safe bond (www.fixedreturn.co.uk);
    • Bond Advisor (www.bond-advisor.com);
    • Uk Bond Value (www. ukbondvalue.com);
    • Qtrade (http://www.qtrade.org.uk), clone of a licensed company;
    • Alliance Bernstein (www.alliancebernstein-am.com), clone of a licensed company;
    • Capital First Finance (https://www.capitalfirstfinance.org), clone of a licensed company;
    • Sapia Capital/Sapia Trade (https://www.sapiacapital.com/; https://sapiatrade.com);
    • Multi Fund 10 (www.multifund10.com), clone of a licensed company.Reported by the SFC:
    • Fx4lux / Global Pegasus Ltd (www.4fxluxus.com). Already the subject of Consob Resolution no. 21577 of 6 November 2020; Finally, Consob using its powers deriving from the  Growth Decree (Law no. 58 of 28 June 2019, article 36, paragraph 2-terdecies), ordered internet service providers to block access from Italy to the website through which financial services are offered without due authorisation (see “Consob Informa” no. 40/2020 of 9 November 2020);
    • Northfintech Trading Services Ltd (https://northfintechfx.co);
    • Nyc-Capital / Nyccapital Ltd ( https://nyc-capital.com);
    • Capitalfx / Ez2go Ltd (https://capitalfx.co, https://client.capitalfx.co);
    • Globalinvestfx (https://www.fxglobalcfd.com). Already the subject of Consob resolution no. 21681 of 14 January 2021. Finally, Consob using its powers deriving from the “Growth Decree” (Law no. 58 of 28 June 2019, article 36, paragraph 2-terdecies), ordered internet service providers to block access from Italy to the website through which financial services are offered without due authorisation (see Consob Informa” no. 2/2021 of 18 January 2021);
    • Gt Stox / Bryx Tech LTD (www.gtstox.com);
    • Jc Capital Markets / Jc Capital Ltd (https://jccapitalmarkets.com);
    • Jp Holdings Ltd / Jp Holding´S Ltd (https://www.jpholdings.uk).Reported by the CSSF:
    • Capital Engineering AD (former Finance Engineering AD);
    • International Management Brokers EOOD (former Alternativa Financial EOOD).Reported by the KNF:
    • W1 sp. z o.o..Reported by the BCSC:
    • Global Ctb (http://globalctb.com);
    • Cryptofundfx Ltd (www.cryptofundfx.com);
    • Switzerland Private Investment Bank (https://bitcoin-cashout.com);
    • Bleaxmond (www.bleaxmond.com);
    • NorthState (https://northstate.io);
    • My Coin Elite (www.mycoinelite.com);
    • Live Bit (www.live-bit.com);
    • CMS Trader (www.cmstrader.com);
    • FxGlobalTraders (www.fxglobaltraders.com);
    • Oplix Capital Advisors SA (www.oplixcapital.com);
    • Finanzen-Losung (www.losung-finanzen.com);
    • Fiscus Bank (https://fiscusbank.com);
    • https://sungateinvestment.com.Reported by OSC:
    • Swedish Trust Wealth Management Inc. (www.stwmgroup.org).Reported by the SMV:
    • Bridge Capital X (https://bridgecapitalx.com);
    • Cash Fx Group S.A. (https://www.cashfxgroup.com).Reported by the FSA (Romania):
    • Green Seeds Marketing Srl
    • Cronos Ares Partners.Reported by the AMF (Quebec):
    • Batama Investments Ltd (www.batamainvestments. com).Reported by the FSMA:
    • Belgius Capital (www.belgius.com);
    • Brock Holdings (https://brockholdings. com);
    • Cortez Capital (http://cortezcap-hk. com);
    • GreenBridge International (https://www. greenbridgeinternational.com);
    • Kasimayari Group (www.kasimayari. com);
    • Hepburn Investment (www. hepburninvestment. com);
    • Okuras Global Capital (www. okuras-global. capital).The Belgian supervisory authority, the FSMA, also reports that it has recently received numerous complaints from consumers who have been contacted by companies that illegally use the names of some authorised banking intermediaries to offer savings plans that offer extremely high returns. Behind these tempting offers, however, are scammers.The approach is to contact the victims by phone or e-mail. Savings plans are proposed, with the promise of higher returns than market returns and very often with a guarantee of capital. In the end, the victims are unable to recover the money. (Published in “Consob Informs” n. 5/2021 of 08 February 2021)
  • 05 feb 2021Consob warning onAdvertising web initiatives which generically recommend fiticious investments and could be functional to the acquisition of sums of money or personal dataIn the context of its supervisory activity, Consob detected an increase in advertising campaigns relating to alleged investments, implemented through banners, advertisements, pop-ups and/or similar advertising tools variously displayed on websites and social networks or, sometimes, through email or telephone messages, by the means of which it is generically foreshadowed, also through the undue matching between advertised investment and well-known personalities, the possibility of gaining significant (often unlikely) financial returns in exchange of the proposed purchase of shares of well-known international technological and commercial companies, of renowned football clubs and/or crypto-currencies.In the context of these advertising campaigns, users are requested to ask for information about the advertised investment by the filling out of a form with their personal details and their telephone and /or email numbers to be called back. Consob therefore warns the savers about the risks associated with such advertising initiatives which generally foreshadow fictitious investments which could, in reality, be functional to the acquisition of sums of money or personal data.5 February 2021
  • 01 feb 2021Consob warning onRevolutionFx” (https://revolution-fx.io, https://revolution-fx.cc) – “Dma Direct Ab” (https://dmadirectab.com, pagina https://client.dmadirectab.com) – “Capitalcom Investment” (www.capitalcominvestment.com) – Broker Major Ltd (www.brokermajor24.com)Consob has ordered the black-out of 5 new websites that offer financial services illegally.
    The commission availed itself of the new powers resulting from the ‘Decreto Crescita’ (‘Growth Decree’; Law no. 58 of 28 June 2019, article 36, paragraph 2-terdecies), on the basis of which Consob can order internet service providers to block access from Italy to websites offering financial services without the proper authorization.Below are the sites Consob has ordered to be blacked out:
    • “RevolutionFx” (websites https://revolution-fx.io and https://revolution-fx.cc);
    • “Dma Direct Ab” (website https://dmadirectab.com  and its page https://client.dmadirectab.com);
    • “Capitalcom Investment”  (website http://www.capitalcominvestment.com);
    • Broker Major Ltd (website http://www.brokermajor24.com).The number of sites blacked out since July 2019, when Consob got the power to order that the websites of fraudulent financial intermediaries be blacked out, has thus risen to 368.The measures adopted by Consob can be consulted on the website http://www.consob.it.The black-out of these websites by internet service providers operating on Italian territory is ongoing. For technical reasons, it can take several days for the black-out to come into effect.Consob draws investors’ attention to the importance of adopting the greatest diligence in order to make informed investment choices, adopting common sense behaviours, essential to safeguard one’s savings: these include, for websites that offer financial services, checking in advance that the operator with whom you are investing is authorised, and, for offers of financial products, that a prospectus has been published.To this end, CONSOB would remind that on the website http://www.consob.it there is a section on the homepage “Be aware of fraud!”, providing useful information to warn investors against financially abusive initiatives.* * *Consob has ordered the same subjects to cease the violation of Article 18 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, pursuant to article 7-octies, letter b) of the same legislative decree:
  • 01 feb 2021Warning onMymoneyclub.co.uk – Mizuho International – City FX Broker – BBVA Trade – Citadel Holdings Plc – Ocean Loans – The Alert Nation – Bondcomparethemarketuk.com – Loanline/ Loan Line – Broker Major Ltd – Black Diamond Finance / Black Diamond Online – MIR Capital S.C.A – Betterrate.co.uk / Betterrate.org.uk – http://www.fixedukbond.com – UK Bond Comparison – UK Fixed Bonds – Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold – Berkeley Square Partners – Fresh Finance UK Limited / Fresh Finance Limited – Blue Whale Investment Management – PrimeXQ – Octafx a trading style of OctaMarkets Incorporated – Flexiquid – Amazon Home – Finding Investments For You – UK Bonds Compare – My UK Bonds – BIMFX24 – Meta Finance Trade – Metals Finance Invest S.A. / M.F.I. Luxembourg – Bitcryptoprofit – Keytrade Bank Luxembourg S.A. – http://www.any-trades.comhttp://www.b2trades.comhttp://www.bcpprivate.comhttp://www.mycoinology.comhttp://www.rush-fx.comhttp://www.bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roihttp://www.bitcoinlifestyle.iohttp://www.bitcoinrevolution.orghttp://www.btcbrokerz.comhttp://www.extra-gains.com/bitcoincodehttp://www.kracoin.frhttp://www.xemanage.com/bitcoinstorm – Dundee Wealth Management AG – Coinsoft / VC Management LLC – FXT Brokers – Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited – Avex Capital – Ballion Investment Ltd – Comex Limited – Doxera Group Limited – Garton Invest / Mine FactoryLtd Limited – Gmbanc – Imc Trades / Kbs Capital Markets Ltd – Chambers Investment Trading Pty Ltd – Market Corp Investment – Markets Swiss / Holding Plc – Master Trade Int Corp – Cludfin Ou – Swiss Prime – https://tessline.tech/ – Tiomarkets Ltd – Astrica Ltd – Mutual Fund Investment / Investmfi Ltd – United Trading LtdThe supervisory authorities of the United Kingdom (Financial Conduct Authority – FCA), Luxembourg (Commision de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), France (Authorité des Marchés Financiers – AMF), Austria (Financial Market Autority – FMA) and Spain (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV) report the companies and websites that are offering investment, financial and insurance services without the required authorisation.Reported by the FCA:
    • Mymoneyclub.co.uk (www.mymoneyclub.co.uk);
    • Mizuho International (email: joseph.thomas@mizuho.grouppw.com), clone of a licensed company;
    • City FX Broker (www.cityfxbroker.com);
    • BBVA Trade (www.bbvatrade.co.uk),  clone of a licensed company;
    • Citadel Holdings Plc (www.citadelholdingsplcuk.com);
    • Ocean Loans  (http://ocean-loans.net);
    • The Alert Nation ( www.thealertnation.com);
    • Bondcomparethemarketuk.com (www.bondcomparethemarketuk.com);
    • Loanline/ Loan Line (email: loans@thefinanceinsider.co.uk), clone of a licensed company; 
    • Broker Major Ltd (www.brokermajor-fx.com, http://www.brokermajor24.com, http://www.brokermajor.com);
    • Black Diamond Finance / Black Diamond Online (www.blackdiamondfinance.com), clone of a licensed company;
    • MIR Capital S.C.A (https://www.mircapitalsca.com);
    • Betterrate.co.uk / Betterrate.org.uk  (www.betterrate.co.uk,  http://www.betterrate.org.uk);
    • http://www.fixedukbond.com;
    • UK Bond Comparison (www.ukbondcomparison.com);
    • UK Fixed Bonds  (www.uk-fixedbonds.com;  uk-fixed-bond.com);
    • Wealth Nation Ltd /  Wealth Mentor Gold (www.wealthnation.tv, http://www.wealthnation.net, http://www.wealthmentorgold.com);
    • Berkeley Square Partners (https://www.theberkeleysquare.com), clone of a licensed company;
    • Fresh Finance UK Limited / Fresh Finance Limited (email: uklenderteam@gmail.com;  your-loan-approved-uk-best-lenders@googlegroups.com; credit-finance-loan-approved-email@googlegroups.com);
    • Blue Whale Investment Management (www.bluewhaleinvestmentmanagementltd.com);
    • PrimeXQ (https://primexq.com). Clone of a licensed company;
    • Octafx a trading style of Octa Markets Incorporated (www.octafx.com);
    • Flexiquid (www.flexiquid.com);
    • Amazon Home (https://sites.google.com/view/nwbz/home);
    • Finding Investments For You (www.findinginvestmentsforyou.co.uk);
    • UK Bonds Compare (www.ukbonds-compare.com);
    • My UK Bonds  (www.my-uk-bonds.com);
    • BIMFX24 (https://www.bimfx24.com).Reported by the CSSF:
    • Meta Finance Trade (www.metafinancetrade.com);
    • Metals Finance Invest S.A. / M.F.I. Luxembourg (www.metals-finance.com);
    • Bitcryptoprofit (www.bitcryptoprofit.com);
    • Keytrade Bank Luxembourg S.A. (https://bkt-inter.eu).  Clone of an authorised banking intermediary.Reported by the AMF:
    • Dundee Wealth Management AG (email: info@dundeewealthmgmt.eu);
    • Coinsoft / VC Management LLC ( www.coinsoft.io). The first company has already been reported by the FCA (see “Consob Informa” no. 1/2021 of 11 January 2021);
    • FXT Brokers ( www.fxtbrokers.com);
    • Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co).  The second company has already been the subject of Consob resolution no. 21626 of 10 December 2020.
      Subsequently, on the basis of the powers resulting from the ‘Decreto Crescita’ (‘Growth Decree’; Law no. 58 of 28 June 2019, article 36, paragraph 2-terdecies), Consob ordered internet service providers to block access from Italy to the website through which  financial services are offered without due authorisation (see “Consob Informa” no. 45/2020 of 14 December 2020).Reported by the CNMV:

Written by sistemielettorali

23 febbraio 2021 at 10:58

Pubblicato su Attualità, Frodi

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Congo, situazione attuale

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La Repubblica Democratica del Congo continua a sperimentare conflitti armati locali, disastri legati a pericoli naturali ed epidemie che hanno creato una delle crisi più complesse e di lunga durata del mondo. 
Dall'inizio del 2020, la situazione umanitaria nel paese si è deteriorata con un aumento dei movimenti della popolazione e degli incidenti causati dall'intensificazione dei conflitti armati, in particolare nelle province di Ituri, Nord Kivu, Tanganica e Sud Kivu. Questa situazione continuerà a influenzare la situazione umanitaria nella RDC anche nel 2021. Si stima che 19,6 milioni di persone avranno bisogno di assistenza umanitaria durante la prima metà dell'anno, con 5,2 milioni di sfollati interni, rendendo la RDC il paese ospitante la più grande popolazione di sfollati in Africa.
Da marzo 2020, le terribili condizioni umanitarie nella RDC sono state ulteriormente aggravate dallo scoppio della malattia da virus Ebola (EVD). L'undicesima epidemia di EVD nella provincia di Equateur è stata dichiarata conclusa il 18 novembre 2020 con 119 casi confermati e 44 decessi confermati; tuttavia, il paese rimane in stato di massima allerta e continua gli sforzi di stabilizzazione post-Ebola nelle province dell'Equatore e della RDC orientale, compreso il potenziamento della sorveglianza e il rafforzamento della preparazione e della capacità di risposta alle epidemie. Da marzo 2020, la pandemia COVID-19 ha esercitato ulteriori pressioni su infrastrutture e servizi sociali di base già molto limitati nella RDC, esacerbando le vulnerabilità e peggiorando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Da ottobre 2020, il Paese sta vivendo l'inizio di quella che è prevista come una seconda ondata della pandemia COVID-19, con un forte aumento dell'incidenza dei casi e dei ricoveri ospedalieri, soprattutto a Kinshasa. Le ricorrenti epidemie di morbillo, colera e malaria provocano morbilità e mortalità significative, soprattutto tra le popolazioni più fragili con accesso limitato ai servizi sanitari o costrette a spostarsi a causa dell'insicurezza. 
Nonostante la firma di numerosi accordi di pace, il significativo investimento di risorse internazionali e il trasferimento del potere al presidente Tshisekedi nel 2019, che inizialmente ha offerto un'opportunità strategica per gli sforzi di stabilizzazione a causa di un nuovo impegno politico e delle arrese spontanee di diversi gruppi armati, gran parte della RDC continua a soffrire di mancanza di coesione sociale, crisi umanitarie e assenza di servizi pubblici. Anche la mancanza di una governance efficace delle risorse minerarie continua a rappresentare una sfida significativa per la risoluzione dei conflitti, la crescita economica e il rispetto dei diritti umani.

Mappa dei gruppi ribelli nelle zone orientali del Congo:
Mappatura dei gruppi armati che copre le province del Kivu del Congo orientale.

Written by sistemielettorali

23 febbraio 2021 at 10:09

Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo: il giallo della scorta

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Il governatore dà credito all’ipotesi che l’obiettivo del commando fosse un rapimento. Il convoglio del Pam era composto da due veicoli che trasportavano in totale sette persone. Quattro sono state rapite a Kibumba, ma una è stata poi liberata dalle forze armate congolesi. Chi c’è dietro l’attacco?

Una tragedia che scuote l’Italia intera. E sulla quale andrà fatta piena chiarezza. Oggi è il giorno del dolore. L’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo sono stati uccisi ieri in un assalto a un convoglio del World Food Programme sulla strada per Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. Questo quanto accaduto ieri in mattinata intorno alle 10.15 a Kibumba. Nell’attacco sono state anche rapite tre persone. Col passare delle ore iniziano quindi a emergere nuovi dettagli sulla dinamica degli eventi: l’ipotesi “riscatto”, uno “scontro a fuoco” tra ranger ed esercito da una parte e un commando dall’altra, e il giallo della scorta mancante per il diplomatico.

Uccisi Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo

Sei, secondo quanto riportato da Adnkronos in base a fonti di intelligence, i componenti del commando: gli uomini avrebbero prima ucciso l’autista congolese e poi condotto il resto delle persone nella foresta circostante al luogo dell’agguato. Secondo le medsime fonti, a poche centinaia di metri si trovava una pattuglia dell’Istituto congolese per la conservazione della natura e un’unità dell’esercito congolese, giunti in soccorso dei rapiti. Ma quando sono intervenuti i ranger, gli aggressori hanno sparato al carabiniere e al diplomatico. La dinamica andrà però ricostruita con esattezza nel corso delle indagini. Secondo un portavoce del Virunga national Park, all’interno del quale si è verificato l’assalto, il convoglio viaggiava in una zona definita dagli analisti “molto instabile” e dove sono operative oltre 100 milizie tra cui un gruppo affiliato all’Isis. Mambo Kawaya, presidente di alcune associazioni della zona, ha spiegato ad ‘Actualité.cd’, un sito di notizie locali, che c’erano cinque persone nel veicolo di Attanasio quando è stato attaccato.

Ipotesi riscatto e il giallo della scorta

Come mai non c’era una scorta? 24 ore dopo, non è ancora stata chiarito questo aspetto. l governatore Kawaya, in una dichiarazione riportata dai media congolesi, ha dato credito all’ipotesi che l’obiettivo del commando fosse chiedere un “riscatto”, precisando che sul posto – una volta allertati – si sono recati i ranger dell’Istituto congolese per la conservazione della natura e militari dell’esercito. “C’è stato uno scontro a fuoco”, secondo Kasivita, e “gli aggressori hanno ucciso la guardia del corpo e l’ambasciatore”.

Secondo fonti d’intelligence, il governo locale aveva autorizzato il movimento senza scorta del convoglio del Wfp. Anche l’agenzia dell’Onu in una nota ha dichiarato che “precedentemente era stato autorizzato il viaggio su quella strada senza una scorta di sicurezza”. “La situazione è molto delicata. Si sta lavorando, si sta cercando di capire”, fanno sapere dal Wfp all’Adnkronos.

Serve cautela. Infatti questa versione dei fatti non è affatto confermata dalla polizia congolese. Il generale Abba Van, citato dall’agenzia tedesca ‘Dpa‘, ha sostenuto che le forze di sicurezza non erano state informate della visita dell’ambasciatore nella zona e si è detto “sorpreso” del fatto che il diplomatico si fosse recato nella regione senza una scorta nutrita.

Le autorità provinciali del Nord Kivu non erano al corrente della presenza dell’ambasciatore

Anche il ministero dell’Interno della Repubblica democratica del Congo riferisce che le autorità provinciali del Nord Kivu non erano al corrente della presenza dell’ambasciatore sul loro territorio e non hanno quindi potuto assicurare la sua sicurezza. “I servizi di sicurezza e le autorità provinciali non hanno potuto né assicurare misure particolari di sicurezza del convoglio, né accorrere in aiuto, in mancanza d’informazioni sulla sua presenza in questa parte del paese nota come instabile e in preda a certi gruppi armati ribelli, nazionali e stranieri”, si legge in un comunicato del vice primo ministro dell’Interno, citato dal sito congolese Actualité.Cd.

Chi c’è dietro l’attacco?

Ci sarebbero le Forze democratiche ruandesi dietro l’attacco. Le fonti di intelligence confermano all’Adnkronos che le autorità locali, per quanto l’identità degli assalitori non sia ancora conosciuta, sembrerebbero per il momento privilegiare la pista del Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr-Foca), principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu. E il governatore del Nord Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, ha riferito che le indagini sono in corso, è stato interrogato uno dei sopravvissuti, il quale conferma che gli aggressori si sono parlati in kinyarwanda e hanno parlato con gli ostaggi in swahili. Secondo lo Us Counter Terrorism Center, le Fdlr sono il probabile responsabile di circa una dozzina di attentati terroristici commessi nel 2009, che hanno ucciso centinaia di persone nel Congo orientale

Dopo il 2010, come conseguenza dell’azione dell’esercito congolese e dei ranger dell’Iccn, il gruppo ha rimodulato la sua strategia preferendo azioni a bassa intensità ma con profitti maggiori, soprattutto finanziari. Sono loro che nel 2018 rapirono due turisti inglesi nel parco nazionale di Virunga, rilasciandoli dopo due giorni. Nell’aprile del 2020 circa 60 membri del gruppo attaccarono una pattuglia dell’Istituto congolese per la conservazione della natura provocando 17 morti, di cui 12 ranger.

Alfredo Russo, l’addetto consolare scampato all’assalto

Del convoglio del World Food Programme avrebbe dovuto fare parte anche l’addetto consolare Alfredo Russo che però era rimasto a Goma secondo quanto apprende l’Adnkronos da fonti di intelligence.

Tre i rapiti dal commando. E’ quanto si legge in un comunicato del vice primo ministro dell’Interno e della sicurezza della Repubblica Democratica del Congo. Il comunicato attribuisce l’attacco alle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr). “Un convoglio del Programma Alimentare Mondiale (Pam) è stato vittima di un attacco armato di elementi di Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Rldr) sulla strada di Rutshuru”, si legge nel comunicato citato dal sito congolese Actualitè.Cd. Il comunicato precisa che Attanasio è stato “colpito all’addome” ed è poi morto per le ferite riportate all’ospedale di Goma. Il convoglio del Pam, riferisce il comunicato, era composto da due veicoli che trasportavano in totale sette persone. Quattro sono state rapite, ma una è stata poi liberata dalle forze armate congolesi (Fardc). Il governo congolese “non risparmierà alcuno sforzo per ristabilire la sicurezza in questa regione del paese in preda a gruppi armati nazionali e stranieri sostenuti da persone ed entità beneficiarie dello sfruttamento illegale delle nostre risorse naturali”, afferma il comunicato.

Le indagini sull’attacco

Sulla responsabilità dell’attacco i servizi italiani sembrano privilegiare la pista che porta alle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr-Foca), principale gruppo residuo di ribelli ruandesi di etnia Hutu. Ad avvalorare la tesi sono state le dichiarazioni del governatore del Nord Kivu, secondo cui uno dei sopravvissuti ha confermato che gli aggressori si sono parlati in kinyarwanda, lingua parlata in Ruanda e nei territori confinanti di Uganda e Repubblica democratica del Congo, e hanno parlato con gli ostaggi in swahili.

Secondo lo Us Counter Terrorism Center, le Fdlr sono il probabile responsabile di circa una dozzina di attentati terroristici commessi nel 2009, che hanno ucciso centinaia di persone nel Congo orientale Dopo il 2010, come conseguenza dell’azione dell’esercito congolese e dei ranger dell’Iccn, il gruppo ha rimodulato la sua strategia preferendo azioni a bassa intensità ma con profitti maggiori, soprattutto finanziari. Sono loro che nel 2018 rapirono due turisti inglesi nel parco nazionale di Virunga, rilasciandoli dopo due giorni. Nell’aprile del 2020 circa 60 membri del gruppo attaccarono una pattuglia dell’Istituto congolese per la conservazione della natura provocando 17 morti, di cui 12 ranger.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per sequestro di persona con finalità di terrorismo. Il procuratore capo di Roma Michele Prestipino, titolare del fascicolo (la Procura capitolina è titolare per i reati commessi all’estero che hanno come vittime i cittadini italiani) ha delegato le indagini ai Carabinieri del Ros. Un gruppo di investigatori del Ros si recherà oggi a Kinshasa per prendere parte alle indagini, insieme con gli investigatori locali. A piazzale Clodio si attende quindi una prima informativa in merito a quanto accaduto. La Farnesina ha chiesto all’Onu di fornire quanto prima un report dettagliato sull’attacco.

Chi sono le vittime italiane Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci

L’ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, era nato a Saronno (Varese) il 23 maggio 1977. Dopo la laurea alla Bocconi di Milano in economia aziendale, nel 2001, aveva vinto il concorso in diplomazia e nel 2003 era stato nominato Segretario di legazione in prova nella carriera diplomatica. Confermato in ruolo dal 29 settembre 2004, era entrato nella segretaria particolare del Sottosegretario di Stato e poi nel 2006 nominato segretario commerciale a Berna. Nel 2010 il trasferimento a Casablanca con funzioni di console. Dopo il rientro alla Farnesina come capo Segreteria della Direzione Generale Mondializzazione e Questioni globali nel 2013, nel 2014 di nuovo in Africa come Primo segretario ad Abuja per un’assegnazione breve. Ad Abuja era tornato come consigliere nel 2015. A Kinshasa era stato nominato Incaricato d’Affari il 5 settembre 2017, e poi confermato quale incaricato d’Affari con Lettere, nel gennaio 2019.

Il carabiniere Vittorio Iacovacci avrebbe compiuto 31 anni a marzo. Era originario di Sonnino, in provincia di Latina, ed era effettivo al battaglione Gorizia dal 2016. Iacovacci era in servizio da settembre scorso all’Ambasciata italiana in Congo. “L’ultima volta che ho visto Vittorio è stato 6 mesi fa, quando è partito. La missione era finita e tra pochi giorni sarebbe tornato. Qui tutti lo aspettavamo con impazienza”, racconta all’Adnkronos Angelo, zio del carabiniere ucciso.

Le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) sono un gruppo armato formato nella Repubblica democratica del Congo nel 2000. Difende gli interessi degli hutu ruandesi che si sono rifugiati nella Rdc ed è contrario alla presidenza di Paul Kagame. Sarebbe il successore dell’Esercito di liberazione del Ruanda e conterebbe tra le sue fila dei responsabili del genocidio dei tutsi, accusa negata dal gruppo. L’obiettivo finale della formazione è tornare in Ruanda, rovesciare il regime di Paul Kagamé e instaurare un nuovo regime politico.

Secondo Amnesty International e le reti di informazione regionali integrate, le Fdlr sarebbero responsabili di saccheggi, stupri, omicidi, rapimenti e uso di bambini soldato e sarebbero i “principali responsabili dell’insicurezza e dell’instabilità” nell’est della Repubblica democratica del Congo secondo l’Onu. L’ideologia di riferimento del gruppo, ‘Hutu power’, deriva dal movimento ideologico degli estremisti hutu fondato nel febbraio 1993, sostenitore in Ruanda del nazionalismo etnico. Il nome deriva dalla parola d’ordine usata dai suoi sostenitori per esprimere in inglese il potere esclusivo degli Hutu in un Ruanda ‘purificato’ dalla presenza dei tutsi. Ha contribuito al genocidio dei tutsi in Ruanda e al massacro degli Hutu moderati nel 1994.

Padre Giulio Albanese: “Il Congo è un inferno ignorato dal resto del mondo”

“Massacri, stupri, stragi di innocenti. Il Congo è un inferno ogni giorno di più, ignorato dal resto del mondo. Anche a causa del fallimento delle missioni Onu e della Comunità internazionale”: lo dice in una intervista alla Stampa il missionario comboniano padre Giulio Albanese, all’indomani dell’uccisione nel Paese africano in un agguato dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio e di un carabiniere, e del loro autista.

Giornalista (ha fondato l`agenzia Misna, Missionary International Service News Agency) ed editorialista dell`Osservatore Romano, Padre Albanese descrive così la realtà del Congo: “È un disastro quotidiano, provocato da un intreccio mortale di bande armate, dalla matrice islamista ma non solo. Alcune giungono dai Paesi limitrofi, lungo il confine con Uganda e Ruanda. Fanno il bello e il cattivo tempo, con una violenza che va al di là di ogni fantasia e immaginazione. A queste formazioni si aggiungono i Mai-Mai, squadre ‘patriottiche’,schegge impazzite che una volta stanno da una parte una volta dall`altra. In Congo basta avere un mitragliatore per sbarcare il lunario. E poi, sullo sfondo, gruppi economici ‘occulti’ (è un eufemismo,ovviamente)”.

Luzi: “I carabinieri ancora una volta pagano un prezzo altissimo”

“La perdita del carabiniere Vittorio Iacovacci ci colpisce profondamente, siamo vicini al dolore dei suoi familiari e analoghi sentimenti nutriamo per la famiglia dell’ambasciatore Attanasio e dell’autista che hanno perso la vita nella stessa circostanza”, il generale Teo Luzi, comandante generale dell’Arma dei carabinieri, nel suo messaggio di cordoglio per la morte del carabiniere Vittorio Iacovacci, dell’ambasciatore Luca Attanasio e del loro autista, uccisi in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale.

“E’ un gesto vile che ci lascia sgomenti – ha sottolineato il generale – i carabinieri ancora una volta pagano un prezzo altissimo per il loro servizio fatto di impegno e di sacrificio, a tutela della sicurezza cittadini e delle istituzioni in Italia e all’estero”.

Written by sistemielettorali

23 febbraio 2021 at 09:08